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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2015, n. 13

RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI

CAPO III
Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura
Art. 36
Oggetto
1. Oggetto del presente capo è il riordino delle funzioni in materia di agricoltura, di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne e di pesca marittima e maricoltura.
SEZIONE I
Funzioni in materia di agricoltura
Art. 37
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione in materia agricola ed agroalimentare, di programmazione e gestione degli interventi di attuazione delle politiche comunitarie, nonché l'esercizio di tutte le funzioni amministrative in materia di agricoltura rientranti nella sfera di competenza regionale sulla base della normativa comunitaria, statale e regionale.
2. In relazione alle previsioni della disciplina dell'Unione europea e della relativa normativa nazionale di applicazione, la Regione e l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA), ciascuno per i propri ambiti di competenza, esercitano le funzioni loro spettanti.
3. La Giunta regionale dispone ogni misura organizzativa atta a fronteggiare esigenze di intervento di carattere emergenziale connesse all'attuazione della disciplina dell'Unione europea su specifiche attività stipulando appositi accordi e protocolli di intervento, anche con le amministrazioni dello Stato e le sue articolazioni decentrate.
Art. 38(2)
Funzioni delle Province, della Città metropolitana di Bologna, delle Unioni di Comuni e di altri enti subentrati alle Comunità montane in materia di agricoltura
1. Le funzioni amministrative in materia di agricoltura esercitate ai sensi della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) o in applicazione di specifiche leggi di settore, dalle Province, dalla Città metropolitana di Bologna, dalle Unioni di Comuni e da altri enti subentrati alle Comunità montane sono attribuite alla Regione. Sono altresì attribuite alla regione le funzioni amministrative esercitate dalle Provincie ai sensi della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale).
2. Con atto della Giunta regionale, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 1, sono disposte le misure organizzative tese all'esercizio delle funzioni in capo alla Regione.
3. Al fine di garantire continuità nell'esercizio delle funzioni, fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 68, comma 3, le Province, la Città metropolitana di Bologna, le Unioni di Comuni e gli altri enti subentrati alle Comunità montane continuano ad esercitare le funzioni di cui alla legge regionale n. 15 del 1997 o previste da specifiche leggi di settore e le funzioni affidate da AGREA ai sensi della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA)).
Art. 39(3)
Conferenza agricola
1. Al fine di valorizzare le peculiarità produttive, ambientali e territoriali e sostenere lo sviluppo socio-economico dell'agricoltura regionale ed allo scopo di assicurare la partecipazione e la consultazione delle amministrazioni provinciali e locali è istituita la Conferenza agricola.
2. La Conferenza, presieduta dall'assessore regionale in materia di agricoltura e composta dai presidenti delle Province e dal sindaco della Città Metropolitana di Bologna o loro delegati, è consultata sulle linee programmatiche, sugli indirizzi e sui principali documenti settoriali di pianificazione e di attuazione.
3. La partecipazione alla Conferenza di cui al presente articolo non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico dell'amministrazione regionale.
SEZIONE II
Funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne
Art. 40(5)
Funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria e in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica che restano confermati alle Province ed alla Città metropolitana di Bologna.
2. Con atto della Giunta regionale, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 1, vengono disposte le misure organizzative tese all'esercizio delle funzioni in capo alla Regione.
3. Al fine di garantire continuità nell'esercizio delle funzioni, fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 68, comma 3, le Province e la Città metropolitana di Bologna continuano ad esercitare le funzioni di cui alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE) e alla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne).
Art. 41
Comitati di consultazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne
1. Al fine di coordinare la programmazione e pianificazione faunistico-venatoria e l'esercizio venatorio sull'intero territorio regionale, assicurando la necessaria partecipazione delle amministrazioni provinciali e locali sui principali documenti settoriali di pianificazione e di attuazione, è istituito il Comitato di consultazione presieduto dall'assessore regionale e composto dai presidenti delle Province e dal sindaco della Città metropolitana di Bologna o loro delegati.
2. Al fine di coordinare la pianificazione e gli interventi di salvaguardia e conservazione della fauna ittica, ivi compresi quelli di ripristino e mantenimento degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca nelle acque interne garantendo la partecipazione e consultazione delle amministrazioni provinciali e locali, è istituito il Comitato di consultazione presieduto dall'assessore regionale e composto dai presidenti delle Province e dal sindaco della Città metropolitana di Bologna o loro delegati.
3. La partecipazione ai Comitati di cui al presente articolo non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico dell'amministrazione regionale.
SEZIONE III
Funzioni in materia di pesca marittima e maricoltura
Art. 42
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di pesca marittima, maricoltura e attività connesse che rientrano nella sfera di competenza regionale.
2. Le funzioni amministrative di concessione, di liquidazione dei contributi e di controllo sulla destinazione dei fondi su programmi di intervento in materia di pesca marittima, maricoltura ed attività connesse, affidate alle Province costiere di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini ai sensi dell'articolo 80 della legge regionale n. 3 del 1999 sono attribuite alla Regione.
SEZIONE IV
Disposizioni finali
Art. 43
Adeguamento delle leggi di settore
1. Con successivi provvedimenti normativi verranno apportate le necessarie modifiche alla legge regionale n. 15 del 1997, alla legge regionale n. 8 del 1994, alla legge regionale n. 3 del 2007, alla legge regionale n. 11 del 2012 e alle ulteriori leggi di settore concernenti l'esercizio di funzioni nelle materie di cui al presente capo.

Note del Redattore:

(in attuazione del presente articolo si veda la delibera della Giunta regionale del 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 13 L.R. 25 novembre 2016, n. 19)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 3, comma 1 L.R. 25 novembre 2016, n. 21)

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