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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2015, n. 13

RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI

CAPO IV
Attività produttive, commercio e turismo
Art. 44
Ogetto
1. Il presente capo disciplina le funzioni in materia di attività produttive di competenza regionale ed, in particolare, quelle in materia di industria e servizi, ricerca e innovazione, internazionalizzazione delle imprese, fiere, commercio, turismo, artigianato, cooperazione, coordinamento e sviluppo della rete degli Sportelli unici come disciplinata dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4 (Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010), anche ai fini della diversa allocazione delle competenze spettanti a ciascun livello del governo territoriale.
2. Il riordino delle funzioni in materia di demanio marittimo è definito con apposita legge regionale e, nelle more, tali funzioni continuano ad essere disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale).
Art. 45
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e di pianificazione, nonché l'adozione dei relativi piani e programmi di intervento, nelle materie di cui all'articolo 44.
2. La Regione esercita inoltre:
a) i rapporti con lo Stato e l'Unione europea, nonché lo sviluppo delle relazioni internazionali per il sistema produttivo.
b) il conferimento delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali di cui all'articolo 105, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 112 del 1998 Sito esterno;
c) le funzioni non specificatamente delegate o attribuite agli enti locali da leggi regionali o nazionali.
3. La Giunta regionale dispone altresì le misure organizzative atte a fronteggiare esigenze di intervento connesse all'utilizzo dei fondi e all'attuazione dei programmi dell'Unione europea.
Art. 46
Rete degli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP)
1. Con riferimento allo Sportello unico telematico e alla rete regionale dei SUAP, la Regione assicura il coordinamento dei SUAP e lo sviluppo della piattaforma e della banca dati regionale, così come previsto dall'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2010.
2. Alla Città metropolitana di Bologna e alle Province spettano le funzioni di coordinamento della rete dei SUAP e di supporto tecnicoministrativo, anche sulla base della piattaforma telematica prevista dalla legge regionale n. 4 del 2010 e attraverso l'utilizzazione della banca dati regionale dei procedimenti SUAP ivi prevista.
3. La Regione supporta la Città metropolitana di Bologna, le Province e le Unioni di Comuni per lo sviluppo di un sistema della rete dei SUAP basata su ulteriori livelli di integrazione, in particolare per la gestione dei procedimenti caratterizzati da un elevato impatto economico e produttivo.
4. Restano confermate in capo ai Comuni ed alle Unioni di Comuni le funzioni di gestione dei SUAP, attraverso l'utilizzo di modalità telematiche.
Art. 47

(abrogata lett. c) comma 3 da art. 21 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22)

Funzioni della Città metropolitana di Bologna, delle Province e dei Comuni e loro Unioni in materia di commercio e turismo
1. In materia di commercio, la Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni relative a:
a) scelte di pianificazione inerenti le grandi strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
b) definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento per la riqualificazione dei centri commerciali naturali di cui alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L. R. 7 dicembre 1994, n. 49);
c) collaborazione con la Regione ai fini dell'attività dell'Osservatorio regionale del commercio.
2. In materia di turismo, la Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni relative a:
a) la definizione di proposta dei programmi turistici di promozione locale (PTPL) con i quali vengono stabilite le priorità degli interventi per lo sviluppo delle attività di promozione turistica a carattere locale di cui alla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della l.r. 9 agosto 1993, n. 28);
b) la definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento per la qualificazione degli impianti e delle stazioni sciistiche di cui alla legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna);
c) la definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento in materia di porti di cui alla legge regionale 9 marzo 1983, n. 11 (Modificazioni della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19, riguardante il sistema portuale dell'Emilia-Romagna).
3. In materia di turismo, la Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano inoltre le funzioni di relative a:
a) gestione di attività amministrative connesse PTPL di cui al comma 2, lettera a);
b) raccolta dati relativi alle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, con particolare riferimento ai dati riguardanti ricettività, attrezzature e servizi;
c) abrogata.
d) riconoscimento della qualifica di Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica o di Ufficio di Informazione Turistica e l'attività di vigilanza e controllo;
e) rilascio dell'attestato di idoneità e del tesserino di riconoscimento per le professioni turistiche di accompagnamento, nonché sospensione e revoca dell'attestato medesimo;
f) tenuta degli elenchi degli abilitati all'esercizio delle diverse professioni turistiche.
4. In materia di turismo, ai Comuni e alle Unioni di Comuni costituite negli ambiti territoriali, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 21 del 2012, sono attribuite le seguenti funzioni:
a) l'attività di vigilanza, controllo e sanzionatoria sulle agenzie di viaggio e turismo;
b) l'affidamento agli Uffici di informazione e accoglienza turistica del servizio di prenotazione turistica in ingresso per il territorio regionale, ai sensi della legge regionale n. 7 del 1998.
Art. 48
Funzioni di area vasta a finalità turistica
1. Le funzioni in materia di turismo di cui all'articolo 47, comma 3, possono essere esercitate d'intesa fra gli enti competenti nell'ambito delle aree vaste a finalità turistica, come individuate dalla legge regionale di revisione della legge regionale n. 7 del 1998.

Note del Redattore:

(in attuazione del presente articolo si veda la delibera della Giunta regionale del 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 13 L.R. 25 novembre 2016, n. 19)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 3, comma 1 L.R. 25 novembre 2016, n. 21)

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