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Documento vigente: Testo Coordinato

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CAPO I
Disposizioni transitorie
Art. 67

(sostituito comma 14 da art. 12 L.R. 21 ottobre 2015, n. 17)

Disposizioni generali in materia di personale
1. Nell'ambito del processo di riordino territoriale e organizzativo di cui alla presente legge, la Regione pone in essere forme di coinvolgimento e confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative con l'obiettivo di ottimizzare l'allocazione delle risorse umane ai nuovi soggetti istituzionali individuati perseguendo, in via prioritaria, la valorizzazione delle competenze e il mantenimento della professionalità dei dipendenti nel nuovo contesto organizzativo.
2. È istituito l'Osservatorio regionale previsto dall'accordo di cui all' articolo 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014 nella composizione di cui all' articolo 48 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. Primo provvedimento generale di variazione) e presieduto dall'assessore regionale competente in materia.
3. L'Osservatorio regionale di cui al comma 2 monitora, nel rispetto delle relazioni sindacali, il processo di ricognizione e ricollocazione del personale soprannumerario della Città metropolitana di Bologna e delle Province, nel rispetto delle procedure delineate dalla legge n. 56 del 2014 e dall'articolo 1, commi 421, 422, 423 e 424 della legge n. 190 del 2014.
4. L'Osservatorio regionale, in particolare:
a) verifica il rispetto dei criteri delineati all'articolo 4, comma 1, del decreto di cui all' articolo 1, comma 92, della legge n. 56 del 2014;
b) può proporre alla Giunta regionale, a seguito di esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'adozione di ulteriori criteri, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del citato decreto e dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo del 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, approva con delibera gli elenchi di ricollocazione del personale soprannumerario della Città metropolitana di Bologna e delle Province, sulla base di conformi delibere degli enti medesimi, tenuto conto del processo di riordino funzionale avviato con la presente legge.
6. Gli elenchi del personale addetto a funzioni regionali comprendono anche il personale con contratto a tempo determinato. Negli elenchi del personale soprannumerario non sono compresi:
a) coloro che saranno collocati a riposo entro il 31 dicembre 2016;
b) coloro che svolgono compiti di polizia provinciale;
c) coloro che sono addetti ai centri per l'impiego.
7. Il personale di cui al comma 6, lettere b) e c), sarà ricollocato solo a seguito del processo di riordino del relativo settore, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 52.
8. Le procedure di ricollocazione del personale soprannumerario presso la Regione Emilia-Romagna e gli altri enti individuati come destinatari di funzioni nell'ambito del riordino di cui alla presente legge, devono essere completate entro il 31 dicembre 2016.
9. Il personale soprannumerario è ricollocato con le modalità e nel rispetto dei criteri definiti dall'Osservatorio. In via residuale, è ricollocato presso le amministrazioni e con le procedure indicate all' articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014.
10. Il personale soprannumerario della Città metropolitana di Bologna e delle Province è trasferito nel rispetto di quanto previsto all' articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014. Il personale impegnato su funzioni già assegnate ai Comuni e alle loro Unioni, oggetto di riallocazione ai sensi della presente legge, è trasferito all'ente cui le funzioni sono assegnate; a tale personale si applica quanto previsto all' articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014. Il rapporto di lavoro del personale trasferito continua con l'ente di destinazione che applica, dalla data del subentro, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali e integrativi vigenti presso l'amministrazione di provenienza al momento del trasferimento fino alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo successivo al primo contratto nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della presente legge. I fondi per il trattamento accessorio dell'ente di provenienza sono ridotti, e quelli dell'ente di destinazione incrementati, secondo quanto previsto al comma 16 del presente articolo.
11. Il personale addetto a funzioni regionali confermate o attribuite alla Città metropolitana di Bologna e alle Province con leggi regionali di riordino funzionale è trasferito alla Regione e successivamente distaccato presso i precitati enti, tenuto conto anche degli ambiti territoriali ottimali per lo svolgimento delle funzioni. Il distacco del personale avviene previa stipulazione di una convenzione tra gli enti interessati che disciplini le modalità di gestione del rapporto di lavoro, fermi restando gli oneri a carico della Regione.
12. Gli enti di destinazione del personale trasferito assicurano continuità agli incarichi dirigenziali e non dirigenziali fino all'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione della funzione, fermo restando il rispetto del divieto di incremento di spesa sancito dall' articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014.
13. Il personale addetto a funzioni regionali per cui è previsto il collocamento in quiescenza entro il 31 dicembre 2016, resta alle dipendenze dall'amministrazione di provenienza e viene utilizzato, fino alla cessazione dal servizio, dagli enti cui vengono attribuite le funzioni, previa convenzione e con oneri a carico dell'ente utilizzatore.
14. Le disposizioni della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni) cessano di applicarsi al personale trasferito dalla data del trasferimento. Per il restante personale cessano di applicarsi al 31 dicembre 2016.
15 Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio, la Regione e gli altri enti individuati per la riallocazione delle funzioni incrementano i rispettivi tetti di spesa di cui all' articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), o l'analogo limite previsto dai rispettivi ordinamenti, di un importo pari al costo del personale trasferito per l'esercizio delle funzioni a tali enti assegnate, destinando inoltre le risorse derivanti dalle cessazioni di personale a tempo indeterminato degli anni 2014 e 2015, che, come previsto dall' articolo 1, comma 424, della legge 190 del 2014, non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa, alle mobilità del restante personale soprannumerario delle Province e della Città metropolitana di Bologna fino a completa ricollocazione.
16. Le risorse finanziarie corrispondenti alle voci fisse e variabili del trattamento economico accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, di tutto il personale trasferito, vanno a costituire specifici fondi destinati a questo solo personale, nell'ambito dei fondi più generali delle risorse decentrate del personale dirigenziale e non dirigenziale. La Regione e gli altri enti individuati incrementano il proprio fondo in misura pari alle risorse relative al personale trasferito, ai sensi della presente legge, per l'esercizio delle funzioni; al fine di garantire la neutralità finanziaria, la Città metropolitana di Bologna e le Province riducono del medesimo importo le risorse e i fondi di rispettiva competenza. La Regione e gli altri enti decurtano altresì il proprio fondo per il trattamento accessorio a seguito di trasferimento di proprio personale ad altro ente nell'ambito dei processi di riallocazione delle funzioni.
17. Nell'ambito della disponibilità complessiva dei fondi così rideterminati, la Regione e gli altri enti, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali, promuovono politiche retributive finalizzate alla progressiva equiparazione dei trattamenti accessori, in ossequio al principio di parità di trattamento da attuarsi a seguito dell'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
18. La Giunta regionale, sulla base dei dati predisposti dall'Osservatorio regionale e previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, attesta la conclusione del processo di riallocazione del personale. A seguito dell'avvenuto completo assorbimento del personale soprannumerario, gli enti possono utilizzare l'eventuale capacità assunzionale residua per assunzioni a tempo indeterminato.
Art. 68
Decorrenza delle funzioni e disposizioni per la continuità amministrativa
1. Le funzioni oggetto di riordino ai sensi della presente legge sono esercitate dal nuovo ente titolare a decorrere dalla data di trasferimento del relativo personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più provvedimenti, la Giunta regionale individua le decorrenze dell'esercizio delle funzioni, del trasferimento del personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse, previa informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono graduare, secondo date certe, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni contestuale al trasferimento effettivo del personale e delle risorse finanziarie e strumentali connesse, in modo da completare il processo di riordino entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Per garantire la continuità amministrativa, fino al completamento del processo di trasferimento, le funzioni oggetto di riordino continuano ad essere esercitate dagli enti titolari alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 69
Conclusione dei procedimenti amministrativi in corso
1. A garanzia della continuità amministrativa, i procedimenti amministrativi in corso alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino sono conclusi dall'ente subentrante, fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche disposizioni. Ai procedimenti in corso continuano ad applicarsi le discipline procedimentali vigenti alla data del loro avvio.
2. Il nuovo titolare della funzione subentra altresì nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai procedimenti di cui al comma 1, cura l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle relative sentenze.
3. La Giunta regionale adotta ogni misura necessaria a garantire la tempestiva conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 1.
3 bis La Città metropolitana di Bologna e le Province concludono i procedimenti per i quali la Regione, alla data del 31 dicembre 2015, ha già assegnato alle medesime amministrazioni le relative risorse finanziarie. A tal fine una quota del personale regionale, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia o dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile può essere utilizzato dalla Città metropolitana di Bologna e dalle Province sulla base di convenzioni tra gli enti interessati.
3 ter. Gli enti subentrati alle Comunità montane concludono i procedimenti in materia di agricoltura per i quali la Regione, alla data del 31 marzo 2016, ha già assegnato alle medesime amministrazioni le relative risorse finanziarie. A tal fine una quota del personale regionale può essere utilizzato da tali enti sulla base di convenzioni con la Regione.
Art. 70
Unità tecnica di missione per la ricognizione dei procedimenti in corso
1. Con l'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale istituisce, ai sensi dell'articolo 12, unità tecniche di missione per la puntuale ricognizione dei procedimenti amministrativi in corso alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino, del trasferimento del relativo personale, dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse. La ricognizione ha altresì ad oggetto lo stato di utilizzo delle risorse collegate alle procedure di spesa gestite dagli enti titolari dei procedimenti con fondi assegnati dalla Regione.
2. Entro novanta giorni dall'avvio delle attività, le unità tecniche di missione presentano una relazione dettagliata contenente gli esiti della ricognizione.
Art. 71
Unità tecnica di missione per la ricognizione dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali
1. Con l'entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire il contestuale trasferimento delle risorse umane e materiali necessarie, la Giunta regionale istituisce, ai sensi dell'articolo 12, unità tecniche di missione per la puntuale ricognizione dei beni, mobili e immobili, dei contratti in essere e dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino.
2. Entro novanta giorni dall'avvio delle attività, le unità tecniche di missione presentano una relazione dettagliata contenente gli esiti della ricognizione.
3. Agli enti che subentrano nelle funzioni oggetto di riordino sono trasferiti i beni strumentali e le risorse finanziarie corrispondenti a quelli utilizzati dagli enti titolari delle funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il personale oggetto di trasferimento continua ad operare nella sede di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio fino alla completa definizione dei rapporti in merito al trasferimento dei beni e delle risorse di cui al comma 1, sulla base di quanto previsto dagli atti di trasferimento. La Giunta regionale e gli enti interessati possono sottoscrivere accordi per l'ottimizzazione dell'uso dei beni e delle risorse strumentali.
Art. 72
Unità tecnica di missione per il monitoraggio degli effetti derivanti dal riordino delle funzioni amministrative
1. Per il monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione della presente legge, nonché dai successivi provvedimenti ad essa collegati, la Giunta regionale istituisce una unità tecnica di missione ai sensi dell'articolo 12.
2. I risultati del monitoraggio di cui al comma 1 sono trasmessi alla Conferenza regionale interistituzionale per l'integrazione territoriale di cui all'articolo 10, per le conseguenti valutazioni e proposte.
3. Entro centottanta giorni dall'avvio delle attività, le unità tecniche di missione presentano una relazione dettagliata contenente gli esiti del monitoraggio.
Art. 73
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, relativamente al personale e alle funzioni trasferite, con esclusione di quanto previsto al comma 3, per gli esercizi 2016 e 2017, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.
2. Nelle more dell'attuazione della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, in misura proporzionale al periodo di permanenza del personale per cui è previsto il trasferimento su funzioni, la Regione partecipa alle spese di funzionamento della Città metropolitana di Bologna e delle Province per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite ai sensi della legislazione vigente. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a trasferire a tali enti, secondo modalità e criteri da essa predefiniti, le relative risorse. Ai relativi oneri, per l'esercizio 2015, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015 - 2017. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3. Agli oneri derivanti dall'articolo 34, in relazione alle funzioni delegate ad AIPO in materia di navigazione interna, per gli esercizi 2016 e 2017, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.
4. Per gli esercizi successivi al 2017, la Regione provvede al finanziamento della presente legge, nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall' articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) e dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Art. 74
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa, anche in attuazione della lettera d), comma 2, articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. lstituzione della sessione di semplifìcazione) esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti, a tal fine con cadenza, almeno triennale, la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare una relazione sull'attuazione della legge che fornisca, per i diversi obiettivi, settori ed enti ed in generale per tutti i soggetti interessati dal processo di riordino, informazioni in merito a:
a) grado di attuazione dei processi di trasferimento e ricollocazione previsti dalla legge;
b numero e caratteristiche, anche qualitative, delle normative di settore conseguenti all'entrata in vigore della legge;
c) costituzione e principali attività svolte dai tavoli interistituzionali e dei centri di competenza e di missione previsti nel Capo II del Titolo l;
d) principali criticità emerse nell'attuazione della legge.
2. La Giunta regionale, in sede di prima applicazione, presenta annualmente una relazione amministrativa intermedia sull'attuazione della legge.
3 Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale attuano un'opera di raccordo per consentire le migliori condizioni dirette all'esercizio della funzione valutativa di cui al comma 1.

Note del Redattore:

(in attuazione del presente articolo si veda la delibera della Giunta regionale del 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 13 L.R. 25 novembre 2016, n. 19)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 3, comma 1 L.R. 25 novembre 2016, n. 21)

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