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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 33

(modificato comma 1 da art. 12 L.R. 21 ottobre 2015, n. 17)

Funzioni delegate ad AIPO in materia di navigazione interna
1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera f bis), dell'Accordo costitutivo di AIPO, come modificato dall' articolo 55 della legge regionale n. 24 del 2009 a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono delegate ad AIPO, che le esercita limitatamente all'asta del fiume Po nel territorio emiliano-romagnolo, le funzioni indicate al comma 4 del presente articolo.
2. Per i tratti navigabili assegnati ad AIPO, la Regione concorre alla programmazione dello Stato del sistema idroviario padano-veneto, d'intesa con le Regioni interessate, ai sensi dell' articolo 104, comma 1, lettera ff), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59).
3. Resta di competenza della Regione quanto non espressamente indicato al comma 4.
4. Le funzioni, i compiti e le attività delegate ad AIPO per i tratti navigabili dell'ambito territoriale di cui al comma 1 sono le seguenti:
a) gestione del sistema idroviario padano-veneto del fiume Po, nonché gestione delle banchine e infrastrutture per la navigazione ivi connesse;
b) gestione del demanio della navigazione interna, rilascio delle concessioni, vigilanza e controllo sulla corretta occupazione del demanio della navigazione interna sulla base delle direttive emanate dalla Regione;
c) esercizio delle funzioni di ispettorato di porto, di polizia di navigazione di competenza regionale, nonché di soccorso in appoggio alle esigenze del turismo fluviale;
d) esercizio delle funzioni di stazione appaltante per interventi da realizzare nel sistema idroviario padano-veneto del fiume Po dalla fase progettuale al collaudo relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti, alla realizzazione di pronti interventi, nonché alla realizzazione di nuove opere e di adeguamenti straordinari di nuove strutture relative alle vie navigabili finalizzate ad un uso multifunzionale delle vie d'acqua e all'ammodernamento e potenziamento della rete, delle opere idroviarie e dei relativi impianti;
e) supporto per l'esercizio del servizio di piena relativo alla navigabilità del fiume Po;
f) gestione di opere, impianti, mezzi, attrezzature, materiali od altri beni attinenti ad attività strettamente collegate alla navigazione, ivi compresa la gestione della rete radiotelefonica;
g) utilizzo, acquisto, manutenzione e riparazione dei mezzi meccanici e nautici necessari per la migliore funzionalità delle vie navigabili;
h) attività di dragaggio e di segnalazione;
i) gestione del sistema di controllo finalizzato alla sicurezza della navigazione ed al contenimento delle escavazioni abusive;
l) autorità portuale per le aree portuali regionali lungo il fiume Po;
m) proposizione alle Regioni dell'Intesa interregionale per la navigazione interna di programmi di intervento tecnico-funzionali per il miglioramento della fruizione delle vie d'acqua e di strutture ad esse collegate al fine di incrementare e migliorare il trasporto e il diporto nautico.
5. In deroga all' articolo 20 della legge regionale n. 7 del 2004, il pagamento dei depositi cauzionali e i relativi canoni inerenti le concessioni demaniali rilasciate da AIPO, saranno disposti a favore di AIPO stessa. La Giunta regionale disciplina, con apposito atto da pubblicare nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), le modalità di svolgimento dei rapporti tra Regione e AIPO anteriori alla presente legge, in materia di demanio della navigazione interna.

Note del Redattore:

(in attuazione del presente articolo si veda la delibera della Giunta regionale del 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 13 L.R. 25 novembre 2016, n. 19)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 3, comma 1 L.R. 25 novembre 2016, n. 21)

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