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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 59
Relazioni istituzionali tra la Regione e gli enti locali
1. Per lo svolgimento delle funzioni di concertazione istituzionale in materia sanitaria e sociale, è istituita la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali.
2. La Cabina di regia opera quale sede di confronto, coordinamento ed integrazione tra la Regione e il sistema delle autonomie locali ed esercita attività di impulso, di valutazione e di supporto all'attività istruttoria preliminare e propedeutica alla formazione delle decisioni della Giunta regionale.
3. Con apposito atto della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, sono definiti la composizione, le modalità di funzionamento e gli strumenti di supporto tecnico della Cabina di regia. La partecipazione alla Cabina di regia non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico della Regione.

Note del Redattore:

(in attuazione del presente articolo si veda la delibera della Giunta regionale del 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 13 L.R. 25 novembre 2016, n. 19)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 3, comma 1 L.R. 25 novembre 2016, n. 21)

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