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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 60 (1)
Conferenze territoriali sociali e sanitarie
1. Le Conferenze territoriali sociali e sanitarie possono assumere valenza territoriale relativa ad ambiti di area vasta per le Province, definiti con provvedimenti della Giunta regionale adottati ai sensi dell'articolo 7.
2. È istituita la Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana di Bologna al fine di garantire il coordinato sviluppo delle attività delle aziende sanitarie di Bologna e di Imola, e degli altri soggetti istituzionali competenti, con riferimento sia alle politiche per la salute ed il benessere sociale, sia al funzionamento ed all'erogazione dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali.
3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, individua, con uno o più provvedimenti specifici, la composizione, le modalità di funzionamento, le funzioni e gli strumenti di supporto tecnico delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie operanti in ambito di area vasta e della Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana di Bologna.

Note del Redattore:

(in attuazione del presente articolo si veda la delibera della Giunta regionale del 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 13 L.R. 25 novembre 2016, n. 19)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 3, comma 1 L.R. 25 novembre 2016, n. 21)

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