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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 77
Modifiche alle leggi regionali n. 24 del 2011 e n. 26 del 2004
1. La lettera b) del comma 3 dell' articolo 41 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano) è abrogata. Tale norma continua ad applicarsi fino alla decorrenza dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18, comma 2.
2. La lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 e l' articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi fino alla data di effettiva decorrenza di esercizio delle funzioni dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui all'articolo 16.

Note del Redattore:

(in attuazione del presente articolo si veda la delibera della Giunta regionale del 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 13 L.R. 25 novembre 2016, n. 19)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 3, comma 1 L.R. 25 novembre 2016, n. 21)

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