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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 78
1.
L' articolo 3 della legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) è sostituito dal seguente:
"Art. 3
Autorità competente
1. La Regione è autorità competente per l'esercizio delle funzioni amministrative derivanti dalla presente legge e le esercita attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.
2. Qualora un'istallazione interessi anche il territorio di altre regioni, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) è rilasciata d'intesa tra le autorità competenti in tali regioni e la Regione Emilia-Romagna. Nel caso di istallazioni che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di territori di altre regioni, si applica quanto disposto dall' articolo 30 del decreto legislativo n. 152 del 2006.".
2.
Il comma 2 dell' articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:
"2. La Giunta regionale, al fine di assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti tecnico-scientifici nonché l'omogeneità dei procedimenti, istituisce un apposito gruppo tecnico di coordinamento tra la Regione e l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, al quale sono invitate le associazioni di rappresentanza delle imprese a livello regionale.".
3.
Al comma 6 dell' articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2004 sono soppresse le parole
"ed all'ARPA".
4.
Al comma 2 dell' articolo 12 della legge regionale n. 21 del 2004 le parole
"dalle autorità competenti"
sono sostituite dalle seguenti:
"dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia".
5. Il comma 4 dell' articolo 12 della legge regionale n. 21 del 2004 è abrogato.
6.
Al comma 1 dell' articolo 13 della legge regionale n. 21 del 2004 sono soppresse le seguenti parole:
"nonché quelli di cui all' articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università)".
7.
Il comma 1 dell' articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione, l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia ed i Comuni e le loro Unioni sono tenuti al reciproco scambio di informazioni e di ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge.".
8. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 67 della presente legge, continua ad applicarsi la legge regionale n. 21 del 2004 nel testo precedente all'entrata in vigore della presente legge.

Note del Redattore:

(in attuazione del presente articolo si veda la delibera della Giunta regionale del 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 13 L.R. 25 novembre 2016, n. 19)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 3, comma 1 L.R. 25 novembre 2016, n. 21)

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