Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi
Art. 85
Adeguamenti normativi in materia di cultura e spettacolo. Modifiche alle leggi regionali n. 37 del 1994 e n. 13 del 1999
1.
Alla legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale) sono apportate le modifiche di cui ai commi 2 e 3.
2.
All' articolo 3 della legge regionale n. 37 del 1994 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
"Programma pluriennale degli interventi";
b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'attività di promozione culturale della Regione si realizza sulla base di un programma pluriennale approvato dall'Assemblea legislativa.";
c)
ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 le parole:
"programma triennale"
sono sostituite dalle seguenti:
"programma pluriennale".
3.
L' articolo 6 della legge regionale n. 37 del 1994 è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Interventi a sostegno di iniziative culturali promosse dalle città capoluogo e dalle forme associative dei Comuni
1. La Regione può concorrere finanziariamente alla realizzazione di progetti per obiettivi specifici presentati dai Comuni o dalle Unioni di Comuni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nel caso in cui le funzioni in materia di promozione culturale siano esercitate in forma associata. Le iniziative debbono essere realizzate con la diretta partecipazione di soggetti pubblici e privati operanti nel campo della promozione culturale e debbono prevedere il concorso finanziario e operativo di tutti i soggetti interessati.".
4.
L' articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo) è sostituito dal seguente:
"Art. 3
Funzioni dei Comuni
1. I Comuni o le loro Unioni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nel caso in cui le funzioni in materia di spettacolo siano esercitate in forma associata, in collaborazione con la Regione e con le modalità previste dalla presente legge e dal programma regionale di cui all'articolo 5:
a) concorrono alla definizione dei programmi nazionali e regionali in materia di spettacolo dal vivo e alle attività di osservatorio svolte dalla Regione;
b) promuovono l'attività di spettacolo dal vivo e la formazione del pubblico;
c) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili che operano nello spettacolo dal vivo;
d) svolgono i compiti attinenti all'erogazione dei servizi teatrali, con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture o di strutture di soggetti privati convenzionati, o tramite associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate;
e) promuovono la diffusione delle attività di spettacolo dal vivo nelle scuole e nelle università, in accordo con le amministrazioni competenti;
f) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;
g) attuano interventi di realizzazione, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo dal vivo, di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo;
h) promuovono la cultura musicale di tipo bandistico e corale;
i) provvedono alle funzioni amministrative previste dalla normativa nazionale relative agli spettacoli di arte varia, alle attività circensi e agli spettacoli viaggianti.
2. Nell'ambito delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, di cui all' articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante), compete ai Comuni e alle loro Unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, realizzare aree di sosta temporanee per operatori di spettacolo viaggiante, regolamentandone con propri atti l'accesso, l'utilizzo ed il concorso ai costi delle stesse.".
5. Per l'anno 2015, la Città metropolitana di Bologna e le Province continuano ad esercitare le funzioni in materia di spettacolo ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 18 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti e improrogabili per la continuità di funzioni, interventi straordinari in materia di sicurezza del territorio e proroga di termini).

Note del Redattore:

(in attuazione del presente articolo si veda la delibera della Giunta regionale del 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 13 L.R. 25 novembre 2016, n. 19)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 3, comma 1 L.R. 25 novembre 2016, n. 21)

Espandi Indice