Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 21/06/2022 | ||
2. | 28/12/2021 | ||
3. | 26/11/2020 | ||
4. | 01/08/2019 | ||
5. | 03/06/2019 | ||
6. | 27/12/2018 | ||
7. | 16/03/2018 | ||
8. | 18/07/2017 | ||
9. | 30/07/2015 | ||
10. | 17/07/2014 | ||
11. | 27/06/2014 | ||
12. | 24/10/2013 | ||
13. | 12/02/2010 | ||
14. | 30/11/2009 | ||
15. | 21/12/2007 | ||
16. | 26/07/2007 | ||
17. | 22/12/2005 | ||
18. | 28/12/2004 | ||
19. | 28/07/2004 | ||
20. | 25/05/2004 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 05/10/2015
LEGGE REGIONALE 05 ottobre 2015, n. 16
DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE, DELLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI, DEL RIUSO DEI BENI A FINE VITA, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1996 N. 31 (DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 253 del 5 ottobre 2015
Art. 10
Modifica alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23
1.
All'articolo 22 della legge regionale n. 23 del 2011, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3 bis. Relativamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ferme restando le competenze in materia di regolamento, l'Agenzia definisce criteri omogenei a livello regionale per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle modalità di raccolta dei rifiuti urbani da parte degli utenti nonché l'ammontare delle medesime. Compete ai Comuni provvedere all'accertamento e alla contestazione delle violazioni nonché all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni sono introitati dai Comuni medesimi, che li destinano al miglioramento del servizio, alle attività di controllo ed alle attività di informazione ed educazione.".