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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 22

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2016

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 maggio 2016, n. 9

L.R. 20 maggio 2021, n. 4

Art. 18
1.
Il comma 2 dell' articolo 3 della legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 (Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti) è sostituito dal seguente:
"2. La realizzazione delle microaree familiari di cui al comma 1, lettera b), è disciplinata da un programma comunale, il quale individua, tra l'altro, le aree del territorio comunale idonee alla loro localizzazione, al di fuori degli ambiti di cui agli articoli A-2, A-3 bis, A-13, A-14 e A-15 dell'allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). L'approvazione del programma è subordinata a verifica di assoggettabilità ai sensi dell' articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), non comporta la variazione della classificazione urbanistica delle aree in cui sono realizzate le microaree e il mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari esistenti eventualmente utilizzate.".

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