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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 23

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2016)(1)

Art. 3

(sostituiti rubrica e commi 1 e 2 da art. 2 L.R. 25 novembre 2016, n. 21, poi modificati rubrica, commi 1 e 2 da art. 5 L.R. 6 novembre 2019, n. 23)

Sostegno all'assistenza per gli obbligazionisti e azionisti emiliano-romagnoli danneggiati dalle crisi bancarie
1. Per fornire un sostegno ai cittadini interessati dalle recenti crisi bancarie, la Regione concede contributi per le azioni risarcitorie e di tutela legale a favore delle persone fisiche residenti in Emilia-Romagna che abbiano contratto obbligazioni subordinate o siano titolari di azioni, aventi un reddito lordo non superiore a 35.000 euro per l'anno precedente e siano state danneggiate dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari di cui all'art. 1, comma 493, legge 30 dicembre 2018, n. 145 Sito esterno (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, attraverso le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte al registro di cui al comma 3 all'articolo 2, della legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), quale rimborso per le spese sostenute per avviare, in qualsiasi forma, l'azione risarcitoria o di tutela legale a seguito dei danni subiti per gli eventi di cui al comma 1.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1, è disposta un'autorizzazione di spesa pari a euro 200.000,00 per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse afferenti alla Missione 14 Sviluppo economico e competitività, Programma 4 Reti ed altri servizi di pubblica utilità.

Note del Redattore:

La tabella A allegata alla presente legge è stata modificata prima secondo quanto previsto dall'art. 2 della L.R. 9 maggio 2016, n. 8, poi secondo quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 29 luglio 2016, n. 14

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 29 luglio 2016, n. 14 per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, l'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio finanziario 2016, dal presente articolo, nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali, è aumentata di euro 1.300.000,00.

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