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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2015, n. 5

DIRITTI DI CITTADINANZA E POLITICHE DI COESIONE GLOBALE TRAMITE LA VALORIZZAZIONE DELLE RELAZIONI TRA GLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 APRILE 2006, N. 3 (INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO) (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 117 del 27 maggio 2015

Art. 4
Costituzione e composizione
1. La Consulta viene costituita a inizio di ogni legislatura, sentita la Commissione assembleare competente e dura in carica fino alla scadenza della legislatura. È composta da:
a) un presidente nominato dall'Assemblea legislativa e scelto tra i componenti della stessa, eletto con le modalità e procedure fissate per l'elezione dei presidenti delle commissioni assembleari ai sensi dell'articolo 38, comma 10, dello Statuto regionale;
b) due vicepresidenti nominati dall'Assemblea legislativa di cui uno scelto tra i componenti della stessa e l'altro scelto tra i Consultori residenti stabilmente all'estero di cui alla lettera e), eletti con voto limitato ad uno;
c) tre rappresentanti delle autonomie locali regionali designati dal Consiglio delle Autonomie locali;
d) sei rappresentanti indicati da associazioni che abbiano una sede operativa permanente nel territorio regionale e che operino da almeno tre anni nel settore dell'emigrazione, iscritte nei registri di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002;
e) quindici rappresentanti degli emiliano-romagnoli, residenti stabilmente all'estero, proposti dalle federazioni o dalle associazioni di emiliano-romagnoli all'estero, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 14, comma 2, tenuto conto della consistenza numerica, della dislocazione geografica e dell'attività svolta dalle associazioni e federazioni medesime;
f) otto giovani, che abbiano compiuto la maggiore età e non superato il trentacinquesimo anno, indicati dalle associazioni e federazioni degli emiliano-romagnoli all'estero, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 14, comma 2;
g) due docenti delle Università che hanno sede nella Regione Emilia-Romagna scelti d'intesa dai Rettori delle Università stesse;
h) non si può essere nominato Consultore per più di due volte consecutive.
2. Le designazioni dei componenti della Consulta da parte dei soggetti interessati devono avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del Presidente della commissione assembleare competente. È compito della struttura di cui all'articolo 18, comma 3, occuparsi della relativa attività amministrativa. La composizione della Consulta è pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
3. La Giunta provvede, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, dopo la nomina del nuovo Presidente della Consulta a trasferire in capo all'Assemblea legislativa tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite alla Consulta per l'esercizio 2015, attraverso gli atti necessari a garantire la piena operatività della Consulta stessa, compresi quelli inerenti l'organizzazione. Tale disponibilità deve essere assicurata per tutti gli anni di esercizio di mandato successivi, ai sensi dell'articolo 19.

Note del Redattore:

Dalla data di entrata in vigore dell'art. 40 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, la Commissione regionale di cui alla L.R. 15 luglio 2011, n. 8 assume la denominazione di "Commissione per la parità e per i diritti delle persone" e svolge le funzioni attribuite alla "Commissione assembleare competente" dalla presente legge.

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