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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 09 luglio 2015, n. 8

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI VENTASSO MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI BUSANA, COLLAGNA, LIGONCHIO E RAMISETO NELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 160 del 9 luglio 2015

Art. 4
Norme di salvaguardia
1. L'istituzione del Comune di Ventasso non priva i territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Ai fini dell'attuazione della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), il Comune di Ventasso è definito montano, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della suddetta legge e accede ai benefici di legge in relazione alla totalità della popolazione e della superficie.
2. L'esercizio, nel territorio del Comune di Ventasso, delle funzioni regionali in materia di sviluppo della montagna, quali quelle concernenti agricoltura, forestazione ed assetto idrogeologico compete, ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza), all'Unione, istituita in coincidenza dell'ambito territoriale ottimale delimitato dalla Giunta regionale, ai sensi della legge regionale medesima.

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