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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2016, n. 1

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA" IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 "RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SULLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI" E DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO". ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2007, N.3 "DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 2009/147/CE"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 50 del 26 febbraio 2016

Art. 28
1. All'articolo 33 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 la parola
"redigono"
è sostituita da
"approvano"
e la parola
"attività"
dalle parole
"gestione in conformità del piano faunistico-venatorio regionale";
b)
alla lettera d) del comma 1 le parole
"dalle Province"
sono sostituite dalle parole
"dalla Regione"
e la parola
"Provincia"
è sostituita dalla parola
"Regione";
c)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Gli ATC trasmettono i programmi di cui al comma 1 entro il mese di febbraio di ogni anno alla Regione che ne controlla la conformità al Piano faunistico-venatorio regionale. In caso di difformità, la Regione può richiederne la revisione.";
d)
al comma 11 le parole
"Provincia competente"
sono sostituite dalla parola
"Regione";
e)
al comma 12 sono soppresse le parole
"provinciale"
e
", comma 2".

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