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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2016, n. 1

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA" IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 "RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SULLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI" E DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO". ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2007, N.3 "DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 2009/147/CE"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 50 del 26 febbraio 2016

Art. 16
1. All'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
ai commi 1 e 4 la parola
"provinciale"
è sostituita dalla parola
"regionale";
b)
al comma 6 la parola
"Provincia"
è sempre sostituita dalla parola
"Regione";
c)
al comma 7 la parola
"Provincia"
è sostituita dalla parola
"Regione";
d)
alla lettera b) del comma 7 sono soppresse le parole
"la vigilanza e";
e)
dopo il comma 7 viene inserito il seguente comma:
"7 bis. Le Province e la Città metropolitana di Bologna assicurano tramite il proprio personale le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.";
f)
al comma 8 la parola
"Provincia"
è sostituita dalla parola
"Regione"
e la parola
"INFS"
dalla parola
"ISPRA".

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