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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016

Testo coordinato con modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2017, n. 18

L.R. 20 maggio 2021, n. 4

Art. 13
1.
L' articolo 13 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 13
Norme di salvaguardia
1. Fino all'adeguamento del piano urbanistico generale, tutto il territorio comunale ovvero le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante delimitate ai sensi dell'articolo 12 restano soggetti ai vincoli di destinazione definiti dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell' articolo 14 del decreto legislativo n. 334 del 1999, per quanto attiene alle categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni edilizie in assenza di variante urbanistica.
2. Al fine della verifica dell'osservanza dei vincoli di cui al comma 1, il Comitato competente ai sensi dell'articolo 3, comma 4, esprime parere preventivo e vincolante, entro quarantacinque giorni dalla richiesta, su tutti gli interventi pubblici e privati di trasformazione del territorio, soggetti a procedimenti abilitativi, con esclusione degli interventi sul patrimonio edilizio e sulle infrastrutture esistenti di cui al comma 3.
3. Sono esclusi dal parere di cui al comma 2 gli interventi sul patrimonio edilizio e sulle infrastrutture esistenti che non producano aumenti dell'esposizione delle persone ai rischi di incidenti rilevanti e che, in particolare, non comportino i seguenti effetti:
a) aumento delle unità immobiliari, del carico urbanistico o delle superfici utili;
b) ampliamento di infrastrutture per il trasporto pubblico o privato;
c) ampliamento di aree di distribuzione carburanti;
d) potenziamento di linee elettriche aeree.".
"Art. 13
Norme di salvaguardia
1. Fino all'adeguamento del piano urbanistico generale, tutto il territorio comunale ovvero le aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante delimitate ai sensi dell'articolo 12 restano soggetti ai vincoli di destinazione definiti dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell' articolo 14 del decreto legislativo n. 334 del 1999, per quanto attiene alle categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti per il rilascio di concessioni ed autorizzazioni edilizie in assenza di variante urbanistica.
2. Al fine della verifica dell'osservanza dei vincoli di cui al comma 1, il Comitato competente ai sensi dell'articolo 3, comma 4, esprime parere preventivo e vincolante, entro quarantacinque giorni dalla richiesta, su tutti gli interventi pubblici e privati di trasformazione del territorio, soggetti a procedimenti abilitativi, con esclusione degli interventi sul patrimonio edilizio e sulle infrastrutture esistenti di cui al comma 3.
3. Sono esclusi dal parere di cui al comma 2 gli interventi sul patrimonio edilizio e sulle infrastrutture esistenti che non producano aumenti dell'esposizione delle persone ai rischi di incidenti rilevanti e che, in particolare, non comportino i seguenti effetti:
a) aumento delle unità immobiliari, del carico urbanistico o delle superfici utili;
b) ampliamento di infrastrutture per il trasporto pubblico o privato;
c) ampliamento di aree di distribuzione carburanti;
d) potenziamento di linee elettriche aeree.".

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