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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016

Testo coordinato con modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2017, n. 18

L.R. 20 maggio 2021, n. 4

Art. 4
1.
L' articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 3
Funzioni dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
1. Le funzioni amministrative in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose relative agli stabilimenti di soglia inferiore già di competenza della Regione e quelle conferite alla Regione ai sensi dell' articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono esercitate dalla Regione tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).
2. ARPAE esercita le funzioni di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni vigenti, nonché sulla base delle direttive e delle specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali stabilite dalla Regione.
3. Le funzioni relative alla valutazione del rapporto di sicurezza e allo svolgimento delle ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore sono esercitate a seguito del perfezionamento della procedura di cui all' articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998.
4. Per lo svolgimento delle funzioni relative alla valutazione della scheda tecnica di cui all'articolo 6, ARPAE si avvale del Comitato di cui all'articolo 4. Per lo svolgimento delle funzioni relative alla valutazione del rapporto di sicurezza, di cui all' articolo 17 del decreto legislativo n. 105 del 2015, ARPAE si avvale del Comitato di cui all'articolo 10 dello stesso decreto.
5. Per lo svolgimento delle funzioni relative alle ispezioni negli stabilimenti di soglia inferiore, ARPAE può avvalersi del Comitato di cui all'articolo 4. Per lo svolgimento delle funzioni relative alle ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore, ARPAE può avvalersi del Comitato di cui all' articolo 10 del decreto legislativo n. 105 del 2015.".
"Art. 4
Comitato tecnico di valutazione dei rischi
1. Il Comitato tecnico di valutazione dei rischi è costituito da:
a) il direttore generale di ARPAE, o suo delegato, due esperti in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante di ARPAE e un rappresentante territorialmente competente di ARPAE;
b) il direttore regionale dei vigili del fuoco o suo delegato;
c) due esperti, uno in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ed uno in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica designati dalla competente direzione generale della Regione;
d) un esperto in materia designato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
e) un rappresentante del Comune territorialmente competente;
f) un rappresentante dell'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente;
g) il comandante provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio.
2. Per ognuno dei componenti del Comitato è designato un membro supplente.
3. Il Comitato può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti ed istituzioni pubbliche competenti. Qualora lo ritenga necessario, il Comitato può convocare il gestore alle proprie sedute.
4. Il Comitato è nominato dal dirigente regionale competente in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ed è presieduto dal direttore generale di ARPAE. Il Comitato è costituito validamente con la presenza dei due terzi dei componenti, decide a maggioranza dei presenti e il suo parere è vincolante. Il regolamento interno del Comitato e la sua sede sono definiti dalla Regione. La partecipazione al Comitato non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico dell'amministrazione regionale.".

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