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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016

Testo coordinato con modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2017, n. 18

L.R. 20 maggio 2021, n. 4

Art. 6
1.
L' articolo 5 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Norme procedimentali
1. ARPAE, acquisito il parere del Comitato competente ai sensi dell'articolo 3, comma 4, ed effettuate le necessarie valutazioni, provvede a:
a) emanare l'atto che conclude il procedimento di valutazione della scheda tecnica o del rapporto di sicurezza;
b) rilasciare il nulla-osta di fattibilità relativo ai documenti di cui alla lettera a) o adottare gli altri atti di assenso previsti dalla legislazione vigente, nel caso di stabilimenti nuovi o di modifiche che possono aggravare il preesistente livello di rischio.
2. La valutazione positiva effettuata da ARPAE abilita all'esercizio dell'attività.
3. Le tariffe per l'istruttoria relative alle procedure previste dalla presente legge sono a carico del gestore e sono determinate con le modalità previste dall' articolo 30 del decreto legislativo n. 105 del 2015. Con direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della presente legge, sono indicati i criteri per l'assegnazione delle relative somme.".
"Art. 6
Adempimenti dei gestori soggetti a notifica
1. Il gestore degli stabilimenti di soglia inferiore predispone e invia ad ARPAE una scheda tecnica, anche in formato elettronico, che dimostri l'avvenuta identificazione dei pericoli e la valutazione della relativa probabilità e gravità. Con direttiva della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sono definite la modulistica, i tempi di presentazione e i criteri di valutazione.
2. Per gli stabilimenti di soglia superiore il gestore invia il rapporto di sicurezza per la relativa valutazione, in formato elettronico, anche ad ARPAE.
3. Per gli stabilimenti di soglia inferiore e superiore il gestore invia anche ad ARPAE la notifica e le comunicazioni relative a modifiche che potrebbero costituire aggravio di rischio, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e dell' articolo 18 del decreto legislativo n. 105 del 2015.".

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