Espandi Indice

Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale09/05/2016

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/12/2017

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 09 maggio 2016, n. 7

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2016-2018

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 dicembre 2017, n. 25

Art. 6(1)
1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), la Giunta regionale, sulla base della proposta della struttura regionale competente in materia e previa comunicazione alla competente Commissione assembleare, approva il Programma regionale degli interventi di prevenzione e sicurezza del territorio.
2. Il Programma di cui al comma 1 concerne, in particolare, le attività, le opere e i lavori finalizzati alla sicurezza territoriale e alla difesa del suolo e della costa in coerenza con la pianificazione di distretto, sulla base delle priorità e delle disponibilità finanziarie. Il Programma è aggiornato con le medesime modalità previste per l'approvazione, in funzione delle priorità emergenti e dei nuovi piani di finanziamento.
3. Il Programma è attuato dalla Regione tramite l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge regionale n. 13 del 2015, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 (Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3).
4. Per garantire la continuità amministrativa dei procedimenti relativi alle opere e ai lavori già in corso o già programmati alla data di decorrenza dell'esercizio, attraverso l'Agenzia, delle funzioni di cui all'articolo 19, comma 5, della legge regionale n. 13 del 2015, con provvedimenti del direttore generale regionale competente per materia sono individuati i dirigenti autorizzati alla gestione amministrativo-contabile delle diverse fasi nelle quali si articola il relativo processo di spesa.
5. Nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2015, la Giunta regionale definisce le modalità organizzative e finanziarie per l'attuazione del presente articolo.

Note del Redattore:

L'art. 13 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che nelle more della riforma della disciplina concernente l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, ai fini dell'attuazione dell'articolo 19, comma 5, della legge regionale n. 13 del 2015, per garantire la continuità amministrativa delle attività da realizzarsi dal 1° maggio 2016 e la coerenza con i principi in materia di armonizzazione contabile, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo si applicano anche agli interventi programmati dalla Regione successivamente a tale data e ai lavori di somma urgenza necessari ai sensi dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Espandi Indice