Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016

Testo coordinato con modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2017, n. 18

L.R. 20 maggio 2021, n. 4

Art. 39
Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale n. 1 del 2010
1.
Dopo l' articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2010 è inserito il seguente:
"Art. 3 bis
Funzioni delle Camere di Commercio
1. In attuazione dell' articolo 9-bis del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono delegate alle Camere di Commercio le funzioni amministrative di verifica e controllo sulla sussistenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, da esercitarsi secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Successivamente al ricevimento della comunicazione unica di cui all'articolo 3, comma 1, le Camere di Commercio, in sede di controllo, accertano la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione, modificazione e cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane, sulla base delle notizie fornite dai soggetti o dagli enti interessati.
3. Le Camere di Commercio territorialmente competenti, in caso di riscontrata carenza o modificazione dei requisiti di legge per l'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane, d'ufficio oppure su segnalazione di altre amministrazioni, attivano la procedura di accertamento e controllo, comunicando alle imprese interessate l'avvio del procedimento, affinché presentino le proprie deduzioni o gli elementi integrativi per conformarsi ai requisiti di legge entro il termine alle stesse assegnato, comunque non inferiore a dieci giorni. Le Camere di Commercio, esperiti gli accertamenti, anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni territorialmente competenti, decidono in merito e comunicano, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione unica o dal ricevimento della segnalazione di altri enti interessati, i propri provvedimenti all'impresa, nonché agli enti che hanno richiesto l'accertamento.
4. Il decorso del termine della decisione sui requisiti di impresa artigiana, di cui al comma 3, può essere sospeso per non più di trenta giorni al fine di garantire eventuali integrazioni della documentazione presentata e consentire i necessari accertamenti d'ufficio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati.
5. Le Camere di Commercio procedono all'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane delle imprese, dei consorzi, delle società consortili o dei soggetti che, pur essendo in possesso dei requisiti di legge per l'iscrizione, non hanno provveduto alla prescritta comunicazione, applicando le procedure di cui comma 3.
6. Le Camere di Commercio garantiscono l'uniforme applicazione della normativa, attraverso opportune forme di coordinamento, anche attivando la procedura di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b).".

Espandi Indice