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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 maggio 2016, n. 9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2016

Testo coordinato con modifiche apportate da:

L.R. 1 agosto 2017, n. 18

L.R. 20 maggio 2021, n. 4

Art. 45
1.
Il comma 2 dell' articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2006 è sostituito dal seguente:
"2. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, la Regione promuove la realizzazione di "Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa". Tali programmi possono essere costituiti da una pluralità di iniziative, prevedere anche la partecipazione eventuale di Enti locali, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Università, Fondazioni bancarie, altri enti. Essi hanno durata di norma biennale e ricevono il cofinanziamento della Regione ai progetti presentati, sulla base dei criteri e modalità indicati al comma 3.".
2. Il comma 4 dell' articolo 7 della legge regionale n. 6 del 2006 è abrogato.

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