LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. 11
MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE, PER LE GIOVANI GENERAZIONI E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 15 luglio 2016
Art. 39
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2008
1.
Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), dopo la lettera i), è aggiunta la seguente lettera:
"i bis) favorisce il coinvolgimento delle famiglie, anche in associazione tra loro, nelle politiche educative rivolte ai minorenni.".