Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. 11

MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE, PER LE GIOVANI GENERAZIONI E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 15 luglio 2016

TITOLO IV
Modifiche legislative in materia di politiche per le giovani generazioni
Art. 39
1.
Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), dopo la lettera i), è aggiunta la seguente lettera:
"i bis) favorisce il coinvolgimento delle famiglie, anche in associazione tra loro, nelle politiche educative rivolte ai minorenni.".
Art. 40
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) promuove un'azione di raccordo tra le diverse realtà distrettuali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità e di qualità nel sistema dei servizi e degli interventi in tutto il territorio regionale, di monitorarne la qualità e di valorizzare le buone prassi esistenti;";
b)
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) prepara, in accordo con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, le persone individuate dai servizi del territorio disponibili a svolgere attività di tutela e curatela e garantisce la consulenza ai tutori e ai curatori nominati;".
Art. 41
1.
Il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:
"5. La Regione:
a) individua forme di coordinamento e d'integrazione dell'osservatorio con gli altri osservatori e organismi di monitoraggio previsti dalla legislazione vigente;
b) promuove, per le finalità indicate al comma 1, la collaborazione e lo scambio di informazioni con soggetti privati;
c) specifica ed articola i compiti e gli obiettivi della sezione giovani.".
Art. 42
1.
L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2008, è sostituito dal seguente:
"Il programma contiene le linee d'indirizzo per la predisposizione dei piani distrettuali per la salute e il benessere.".
Art. 43
1.
L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:
"Gli interventi dovranno tener conto delle singole e diverse fasi dello sviluppo emotivo, cognitivo e sociale dei ragazzi, del ruolo educativo delle famiglie e delle diverse agenzie educative, ed essere adeguati ai contesti di vita.".
Art. 44
1.
Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dai seguenti:
"1. La Regione promuove l'educazione ai media e alle tecnologie, compresi i social network, in quanto fondamentali strumenti per lo sviluppo del senso critico, della capacità di analisi dei messaggi e delle strategie comunicative, dell'uso creativo e consapevole delle potenzialità espressive proprie dei diversi soggetti della comunicazione e dei diversi media. A tal fine sostiene iniziative di ricerca e progetti di formazione rivolti alle giovani generazioni riguardanti l'educazione alla comprensione e all'uso dei linguaggi mediali, anche rivolti al contrasto della dipendenza e del cyberbullismo.
1 bis. Le azioni di cui al comma 1 sono svolte anche attraverso convenzioni con centri studi, poli specialistici, università, scuole e associazionismo.".
Art. 45
1.
L'articolo 14 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 14
Offerta territoriale per il tempo libero e opportunità educative
1. La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione Sito esterno, valorizza il tempo extrascolastico dei bambini e degli adolescenti attraverso la promozione di servizi ed iniziative, gestiti da soggetti pubblici o privati, che arricchiscono il loro percorso di crescita, anche tramite le risorse di cui al Fondo sociale regionale di cui all'articolo 47, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2003. Le iniziative e i servizi sono finalizzati allo sviluppo dell'autonomia personale e della vita di gruppo, favorendo l'esercizio del diritto di cittadinanza, anche tramite il protagonismo consapevole, l'educazione alla legalità e al rispetto delle persone e delle cose. I servizi sono, inoltre, luogo privilegiato per la valorizzazione delle diverse potenzialità, per l'integrazione e la socializzazione di bambini ed adolescenti, in un'ottica di lavoro di comunità.
2. Tutti i servizi pubblici e quelli che fruiscono di finanziamenti pubblici, ivi compresi quelli indicati al presente articolo, sono aperti ai bambini e agli adolescenti, senza distinzione di sesso, condizione di salute o disabilità, religione, etnia e gruppo sociale e garantiscono il rispetto delle vigenti norme di sicurezza, nonché spazi attrezzati idonei per le attività previste. In tutti i servizi e le attività è richiesta la presenza di un adulto responsabile, possibilmente in possesso del titolo di educatore o di insegnante, o comunque di documentata esperienza in campo educativo.
3. La Regione riconosce e incentiva la funzione svolta, mediante le attività di oratorio o similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dalle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione Sito esterno.
4. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 1 agosto 2003, n. 206 Sito esterno (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo), la Regione valorizza e incentiva le iniziative di carattere socio-educative, culturali e di aggregazione rivolte agli adolescenti, quali l'organizzazione di attività laboratoriali e di sostegno allo studio quale contrasto alla dispersione scolastica, con attenzione all'inclusione e all'accoglienza nella comunità locale, anche in rapporto con i servizi territoriali.
5. I soggetti del terzo settore e i soggetti senza fini di lucro di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 Sito esterno (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), concorrono alla definizione del piano di zona secondo le modalità di cui alla legge regionale n. 2 del 2003.
6. La Regione valorizza e incentiva lo scoutismo, quale modello educativo che si realizza attraverso l'apprendimento dall'esperienza, in un contesto di vita comunitaria, che consente di curare lo sviluppo graduale e globale della persona. Nell'ambito delle attività di campeggio è consentito l'uso di fuochi in apposite piazzole fisse o rimovibili, senza arrecare danno all'ambiente e nel rispetto delle norme che ne regolano le modalità.
7. Il centro di aggregazione è un punto d'incontro e di socializzazione per adolescenti ad accesso diretto, nel quale le attività e le iniziative diventano opportunità per sviluppare processi di assunzione di responsabilità, di impegno, di educazione alla cooperazione e alla solidarietà. Gli adulti sono rappresentati soprattutto da educatori, in veste di facilitatori delle relazioni nei gruppi e tra i gruppi e di accompagnatori nei percorsi di rielaborazione di idee in progetti e di progetti in azioni concrete.
8. Il gruppo educativo di sostegno alle competenze personali e scolastiche è un servizio di accompagnamento nella quotidianità di preadolescenti e adolescenti ad accesso diretto o ad invio da parte dei servizi sociali. Il gruppo educativo mira, in particolare, al sostegno di ragazzi e ragazze con difficoltà di socializzazione o esposti al rischio di dispersione scolastica o emarginazione. Esso valorizza il sostegno tra pari e il mutuo aiuto e attiva la pluralità delle risorse presenti su ogni territorio, attraverso la progettazione condivisa e integrata.
9. L'educativa di strada è un'attività rivolta a gruppi spontanei di adolescenti e giovani nei luoghi di ritrovo, finalizzata a costruire una relazione significativa tra di loro e con gli educatori, anche attraverso iniziative co-progettate, e a far emergere idee, bisogni, risorse che consentano di rafforzare i fattori protettivi e ridurre quelli di rischio. L'educativa di strada è uno strumento per veicolare informazioni significative, in grado di influire su atteggiamenti e comportamenti a rischio ed, eventualmente, facilitare l'accesso ai servizi territoriali.
10. Il centro estivo, servizio semiresidenziale, svolge attività ludiche o laboratoriali ed è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, secondo quanto previsto nella direttiva indicata al comma 12.
11. La Regione riconosce il valore educativo del soggiorno di vacanza, anche in forma di campeggio, sia in strutture ricettive fisse, sia in aree attrezzate che non attrezzate e ne stabilisce, con la direttiva indicata al comma 12, le tipologie, i requisiti strutturali e organizzativi.
12. I soggetti gestori dei servizi pubblici e privati sono tenuti a dare comunicazione dell'attività al Comune nel quale questa si svolge, per consentire l'attività di vigilanza. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, nel rispetto della legge regionale n. 2 del 2003, stabilisce con direttiva i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività stessa, nonché le relative modalità di controllo.".
Art. 46
1.
Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:
"3. Il centro opera almeno nelle seguenti aree:
a) area dell'informazione: permette alle famiglie con figli un accesso rapido e amichevole alle informazioni utili alla vita quotidiana e alle opportunità del territorio;
b) area del sostegno alle competenze genitoriali: principalmente interventi di ascolto, colloquio e consulenza educativa, percorsi di mediazione familiare, consulenze tematiche e counseling genitoriale;
c) area dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie: in particolar modo attraverso l'attivazione e la promozione di gruppi di famiglie-risorsa, gruppi di auto-mutuo aiuto, progetti d'integrazione per famiglie di nuova immigrazione e banche del tempo, quali sistemi di scambio di attività, di servizi e saperi tra le persone, ponendo un'attenzione specifica alla dimensione multiculturale.".
2.
Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dai seguenti commi:
"4. I centri per le famiglie programmano la propria attività in stretta connessione con la programmazione di ambito distrettuale, in modo da contribuire a rendere coerenti ed integrabili l'insieme delle azioni promosse nel territorio a favore prioritariamente delle famiglie con figli minori. Al fine di realizzare il sostegno alle famiglie indicato ai commi 2 e 3, i centri dovranno attivare relazioni stabili con gli altri nodi della rete territoriale, in particolare:
a) con il settore socio-sanitario e sanitario, tra cui i consultori familiari;
b) il settore educativo, scolastico e culturale, tra cui le autonomie scolastiche e i centri di servizio indicati all'articolo 22 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro);
c) il settore sociale.
4 bis. Particolare attenzione deve essere posta dai centri per le famiglie nel costruire percorsi di collaborazione con le forme organizzate dei cittadini e delle famiglie, nonché delle organizzazioni del privato sociale, riconoscendole come risorsa e valorizzandone la ricchezza in un'ottica di lavoro di comunità, anche attraverso forme di raccordo stabili. Laddove lo si ritenga utile e nel rispetto della normativa vigente, i Comuni possono prevedere altresì l'affidamento di una o più attività del centro per le famiglie a idonei soggetti del terzo settore.".
Art. 47
1.
Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:
"1. Nell'ambito della pianificazione territoriale, al fine di garantire una maggiore efficacia agli interventi rivolti all'infanzia e all'adolescenza di carattere sociale, sanitario, scolastico, educativo, del tempo libero, in ogni distretto vengono realizzate azioni di coordinamento tra enti locali, AUSL, soggetti gestori di servizi socio-educativi, scuole, soggetti del terzo settore competenti in materia e le diverse agenzie educative."
Art. 48
1.
L'articolo 21 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 21
Coordinamento tecnico territoriale per l'infanzia e l'adolescenza
1. Ogni conferenza territoriale sociale e sanitaria attiva, quale proprio organo consultivo, un coordinamento tecnico per l'infanzia e l'adolescenza, che svolge un ruolo di raccordo e confronto tra i diversi distretti, in merito alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, in coerenza con il piano sociale e sanitario regionale.
2. Nella composizione del coordinamento è garantita la rappresentanza dei diversi territori distrettuali, con la presenza di esperti in ambito sociale, sanitario, educativo, scolastico e del privato sociale. È, inoltre, promosso l'apporto delle amministrazioni dello Stato competenti in materia di sicurezza e giustizia. Il coordinamento si avvale dell'ufficio di supporto delle conferenze territoriali sociali e sanitarie.".
Art. 49
1.
Il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:
"1. È istituito presso la Presidenza della Giunta il coordinamento regionale per l'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, organismo consultivo della Giunta stessa.".
Art. 50
1.
Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione individua nell'armonizzazione e nel coordinamento di tutte le politiche ed attività di prevenzione, la condizione essenziale per la loro efficacia, efficienza ed economicità.".
Art. 51
1.
L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:
"La Regione riconosce nel coordinamento di cui all'articolo 21 l'ambito di raccordo del sistema di protezione. Per favorire tale ruolo la Regione promuove intese con le amministrazioni dello Stato interessate.".
Art. 52
1.
Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 14 del 2008 è inserita la seguente lettera:
"b bis) favorire pratiche di sostegno psicologico per i bambini ed i ragazzi ricoverati;".
Art. 53
1.
Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale n. 14 del 2008, le parole:
"le province,"
sono sostituite dalle parole
"le Province, la Città metropolitana di Bologna, nell'ambito delle rispettive competenze,".
Art. 54
1.
L'articolo 31 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 31
Affidamento familiare e accoglienza in comunità
1. Il bambino o ragazzo temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e di aiuto disposti, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento in una comunità, con connotazione di tipo familiare ai sensi della normativa regionale in materia, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza, fatti salvi gli eventuali diversi provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare o in una casa famiglia.
3. La scelta del tipo di accoglienza, nel rispetto dei provvedimenti giudiziari, è determinata dalle esigenze del bambino, dell'adolescente e della sua famiglia e dall'opportunità di ridurre al minimo la permanenza fuori dalla famiglia d'origine.
4. La Regione favorisce un'azione di monitoraggio e di raccordo tra le diverse realtà territoriali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità ed efficacia nel sistema di accoglienza in tutto il territorio regionale.
5. La Regione garantisce, tramite i competenti servizi territoriali, a ciascun bambino o adolescente che deve essere allontanato dal proprio contesto familiare e sociale, anche insieme a uno dei genitori, la protezione necessaria e un percorso educativo personalizzato di alta qualità, qualunque sia la forma di accoglienza predisposta per lui, all'interno di un quadro di risposte differenziate, per soddisfarne gli specifici bisogni di sostegno, tutela, riparazione ed accompagnamento, anche oltre il diciottesimo anno d'età.
6. La Regione, in attuazione dell'articolo 35 della legge regionale n. 2 del 2003, stabilisce con direttiva unitaria le condizioni per l'affidamento familiare e i requisiti strutturali e organizzativi per l'accoglienza in comunità.".
Art. 55
1.
Al comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale n. 14 del 2008, le parole
"e le province favoriscono"
sono sostituite dalla parola:
"favorisce".
2.
Il comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale n. 14 del 2008, è sostituito dal seguente:
"2. Le linee prioritarie di programmazione regionale di cui all'articolo 33 prevedono azioni e interventi volti a valorizzare il ruolo dell'apprendimento non formale da parte dei giovani, quale opportunità per affermare capacità, potenzialità, interessi e passioni. In particolare, la programmazione regionale sostiene sperimentazioni di certificazione delle competenze e delle abilità acquisite in ambito non formale, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2003, dalla decisione 2241/2004/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) e dalla risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 24 novembre 2005 - "Rispondere alle preoccupazioni dei giovani in Europa - attuare il patto europeo per la gioventù e promuovere la cittadinanza attiva" 2005/C 292/03 (sistema Youth Pass).".
Art. 56
1.
Al comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale n. 14 del 2008, le parole
"Secondo quanto previsto dagli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale n. 17 del 2005"
sono sostituite dalle parole
"Secondo quanto previsto dagli articoli 24, 25, 26, 26 bis, 26 ter, 26 quater, 26 quinquies, 26 sexies, 26 septies e 26 octies della legge regionale n. 17 del 2005".
2.
Il comma 6 dell'articolo 38 della legge regionale n. 14 del 2008, è sostituito dal seguente:
"6. La Regione e i Comuni, in forma singola o associata, favoriscono la creazione e l'implementazione di strumenti quali gli incubatori e acceleratori di impresa in grado di cogliere le esigenze di promozione imprenditoriale innovativa e creativa e di privilegiare il riequilibrio di genere e multiculturale. Promuovono, inoltre, servizi informativi volti ad agevolare lo sviluppo di attività svolte in forma autonoma o cooperativa da parte dei giovani.".
3. Il comma 8 dell'articolo 38 della legge regionale n. 14 del 2008 è abrogato.
Art. 57
1.
L'articolo 42 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:
"Art. 42
Mobilità e cittadinanza europea
1. La Regione, in raccordo con le agenzie nazionali preposte, promuove e supporta le attività legate alla mobilità giovanile transnazionale nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva, in coerenza con i programmi europei che le sostengono.
2. La Regione ed i Comuni, in forma singola o associata, promuovono e supportano scambi giovanili, attività di volontariato, progetti d'iniziativa giovanile, seminari e corsi transnazionali ideati, pianificati e realizzati direttamente dai giovani, dai loro gruppi, anche informali, e dalle loro associazioni.
3. La Regione sostiene le esperienze di servizio civile all'estero in paesi in via di sviluppo o in zone di pacificazione, quale occasione privilegiata per sperimentare da parte dei giovani i valori costituzionali di solidarietà, di difesa civile non armata e nonviolenta e di costruzione del bene comune, in coerenza con le finalità della legge regionale n. 20 del 2003.
4. La Regione ed i Comuni, in forma singola o associata, promuovono la formazione permanente e continua degli animatori socio-culturali di attività giovanili transnazionali, favorendo, inoltre, la partecipazione degli animatori alle attività di formazione.
5. La Regione, d'intesa con le agenzie nazionali preposte, favorisce il riconoscimento delle competenze e delle abilità acquisite in ambito non formale attraverso le attività di mobilità giovanile transnazionale.
6. La Regione, d'intesa con i Comuni, in forma singola o associata, promuove e supporta le iniziative e le attività del dialogo europeo strutturato con i giovani, promosso dalla normativa europea in materia.".

Espandi Indice