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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. 11

MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE, PER LE GIOVANI GENERAZIONI E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 15 luglio 2016

Art. 11
1.
Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Il Piano regionale ha durata triennale e conserva efficacia fino all'entrata in vigore di quello successivo. Stabilisce gli indirizzi per la realizzazione e lo sviluppo del sistema integrato.".
2. Il comma 3 dell'articolo 27 è abrogato.
3.
Il comma 5 dell'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"5. Il Piano regionale indica altresì gli ambiti di formazione e riqualificazione degli operatori sociali e socio-sanitari che concorrono alla definizione della programmazione generale del sistema formativo di cui all'articolo 44 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).".
4.
Il comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"6. Il Piano è adottato dall'Assemblea legislativa su proposta della Giunta, acquisiti i pareri del Consiglio delle Autonomie locali e della Conferenza regionale del Terzo settore, sentite le organizzazioni sindacali.".

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