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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. 11

MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE, PER LE GIOVANI GENERAZIONI E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 15 luglio 2016

Art. 12
1.
L'articolo 28 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 28
Sistema informativo dei servizi sociali
1. La Regione istituisce il sistema informativo integrato di interventi e servizi sociali nell'ambito del sistema informativo di interventi e servizi sociali nazionale previsto dall'articolo 21 della legge n. 328 del 2000 Sito esterno.
2. Il sistema informativo integrato di interventi e servizi sociali assicura la disponibilità dei dati significativi relativi all'analisi dei bisogni e dell'offerta di servizi e strutture socio-educative, socio-assistenziali e socio-sanitarie del territorio. Il sistema informativo è finalizzato alla programmazione e valutazione delle politiche sociali, ad un corretto utilizzo delle risorse, alla promozione ed attivazione di progetti europei, nonché al coordinamento con le strutture sanitarie, educative, formative, culturali, del lavoro e dell'occupazione, urbanistiche ed abitative. Il trattamento dei dati per le finalità di programmazione e valutazione delle politiche sociali si considera di rilevante interesse pubblico.
3. I soggetti operanti nel sistema integrato sono tenuti, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Sito esterno (Codice in materia di protezione dei dati personali), a fornire annualmente alla Regione i dati necessari al sistema.
4. La Regione fissa il sistema di regole e sviluppa le strutture tecnologiche finalizzate all'integrazione e interoperabilità dei sistemi informativi dei soggetti operanti nel sistema, come previsto dalla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), assicurando, anche in riferimento alla protezione dei dati personali, standard di qualità e adeguate modalità di accessibilità, trasmissione e trattamento dei dati necessari ad alimentare il sistema informativo integrato di interventi e servizi sociali regionale e nazionale, nel rispetto del principio di pertinenza, indispensabilità e non eccedenza.
5. La Regione è autorizzata, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 196 del 2003 Sito esterno, al trattamento, comunicazione e diffusione, anche in forma aggregata, dei dati raccolti da soggetti pubblici e privati.".

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