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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. 11

MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE, PER LE GIOVANI GENERAZIONI E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 15 luglio 2016

Art. 16
1.
Il comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"3. La Regione promuove iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del Terzo settore e dei soggetti senza scopo di lucro di cui all'articolo 20, assicurando il confronto con le rispettive rappresentanze.".
2.
Il comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal seguente:
"4. Alla programmazione, progettazione e realizzazione delle attività formative di cui al comma 2 si applicano le norme della legge regionale n. 12 del 2003, tenuto conto di quanto previsto dal Piano regionale.".

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