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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. 11

MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE, PER LE GIOVANI GENERAZIONI E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 15 luglio 2016

Art. 44
1.
Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dai seguenti:
"1. La Regione promuove l'educazione ai media e alle tecnologie, compresi i social network, in quanto fondamentali strumenti per lo sviluppo del senso critico, della capacità di analisi dei messaggi e delle strategie comunicative, dell'uso creativo e consapevole delle potenzialità espressive proprie dei diversi soggetti della comunicazione e dei diversi media. A tal fine sostiene iniziative di ricerca e progetti di formazione rivolti alle giovani generazioni riguardanti l'educazione alla comprensione e all'uso dei linguaggi mediali, anche rivolti al contrasto della dipendenza e del cyberbullismo.
1 bis. Le azioni di cui al comma 1 sono svolte anche attraverso convenzioni con centri studi, poli specialistici, università, scuole e associazionismo.".

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