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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. 11

MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE, PER LE GIOVANI GENERAZIONI E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 15 luglio 2016

Art. 47
1.
Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 14 del 2008 è sostituito dal seguente:
"1. Nell'ambito della pianificazione territoriale, al fine di garantire una maggiore efficacia agli interventi rivolti all'infanzia e all'adolescenza di carattere sociale, sanitario, scolastico, educativo, del tempo libero, in ogni distretto vengono realizzate azioni di coordinamento tra enti locali, AUSL, soggetti gestori di servizi socio-educativi, scuole, soggetti del terzo settore competenti in materia e le diverse agenzie educative."

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