LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. 11
MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE, PER LE GIOVANI GENERAZIONI E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 15 luglio 2016
Art. 56
Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 14 del 2008
1.
Al comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale n. 14 del 2008, le parole
"Secondo quanto previsto dagli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale n. 17 del 2005"
sono sostituite dalle parole"Secondo quanto previsto dagli articoli 24, 25, 26, 26 bis, 26 ter, 26 quater, 26 quinquies, 26 sexies, 26 septies e 26 octies della legge regionale n. 17 del 2005".
2.
Il comma 6 dell'articolo 38 della legge regionale n. 14 del 2008, è sostituito dal seguente:
"6. La Regione e i Comuni, in forma singola o associata, favoriscono la creazione e l'implementazione di strumenti quali gli incubatori e acceleratori di impresa in grado di cogliere le esigenze di promozione imprenditoriale innovativa e creativa e di privilegiare il riequilibrio di genere e multiculturale. Promuovono, inoltre, servizi informativi volti ad agevolare lo sviluppo di attività svolte in forma autonoma o cooperativa da parte dei giovani.".
3. Il comma 8 dell'articolo 38 della legge regionale n. 14 del 2008 è abrogato.