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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 luglio 2016, n. 13

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E SECONDA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2016-2018

BOLLETTINO UFFICIALE n. 236 del 29 luglio 2016

Art. 12
Istituzione dell'Organismo strumentale per gli interventi europei
1. Al fine di favorire la gestione finanziaria degli interventi finanziati con l'utilizzo delle risorse europee, è istituito, in conformità all'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), l'Organismo strumentale per gli interventi europei della Regione Emilia-Romagna, avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei.
2. L'Organismo di cui al comma 1, a carattere strumentale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 118 del 2011 Sito esterno, è dotato di autonomia gestionale e contabile e privo di personalità giuridica.
3. Con il presente articolo è autorizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 118 del 2011 Sito esterno, la gestione fuori bilancio dell'Organismo strumentale e sono disposti i trasferimenti allo stesso di tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e di tutti i debiti regionali agli aventi diritto, riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.
4. Con provvedimenti della Giunta regionale si procede alle variazioni di bilancio relative alla registrazione, nelle scritture patrimoniali e finanziarie, del trasferimento dei crediti e dei debiti all'Organismo strumentale.
5. Il patrimonio dell'Organismo strumentale di cui al comma 1 è costituito solo dall'eventuale fondo di cassa e dai crediti e dai debiti concernenti gli interventi europei. Per lo svolgimento della propria attività l'Organismo utilizza le strutture, i beni e il personale della Regione, che garantisce l'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale dell'Organismo medesimo per gli interventi europei.
6. Ove l'Organismo strumentale di cui al comma 1 sia diretto da un dirigente, questi è scelto nei ruoli organici della Regione.
7. Per la gestione dell'Organismo strumentale di cui al comma 1 è istituito un apposito conto di tesoreria unica intestato allo stesso Organismo secondo le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 Sito esterno (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato) e un corrispondente conto corrente presso il tesoriere della Regione.
8. L'Organismo trasmette quotidianamente alla banca dati "Sistema informativo sulle operazioni degli Enti pubblici" (SIOPE), tramite il proprio tesoriere, i dati codificati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, secondo le modalità previste per le Regioni. Il tesoriere non può accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme.
9. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede alla definizione dei criteri e delle modalità di funzionamento dell'Organismo strumentale di cui al comma 1, nonché alla relativa disciplina del funzionamento e individua le misure organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
10. La Regione registra nelle proprie scritture patrimoniali e finanziarie il trasferimento dei debiti e dei crediti trasferiti all'Organismo strumentale per gli interventi comunitari ai sensi del comma 4.
11. Il trasferimento dei crediti e dei debiti esigibili al 31 dicembre 2016 a favore dell'Organismo strumentale per gli interventi europei è registrato nel bilancio di previsione 2017-2019 iscrivendo, tra gli stanziamenti relativi all'esercizio 2017, le entrate e le spese per trasferimenti da e verso l'Organismo strumentale, per lo stesso importo, pari al maggior valore tra i residui attivi e passivi trasferiti, ed effettuando le necessarie regolarizzazioni contabili con i residui attivi e passivi.
12. L'eventuale differenza tra i residui passivi e attivi concorre alla determinazione del debito o del credito della Regione nei confronti dell'Organismo strumentale esigibile nell'esercizio 2017.
13. Al fine di garantire il rispetto del principio della competenza finanziaria, il trasferimento dei crediti e dei debiti della Regione esigibili nell'esercizio 2017 e successivi è registrato cancellando dalle scritture contabili riguardanti ciascun esercizio i relativi accertamenti e impegni, e registrando l'impegno per trasferimenti all'Organismo strumentale, di importo pari alla differenza tra gli impegni e gli accertamenti cancellati nell'esercizio.
14. I crediti e i debiti cancellati dalla Regione sono registrati dall'Organismo strumentale.
15. L'Organismo strumentale accerta le entrate derivanti dai trasferimenti della Regione a seguito dei correlati impegni della stessa Regione.
16. Il Collegio dei revisori dei conti della Regione esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'Organismo strumentale, per il quale resta salva l'applicazione dell'articolo 1, comma 799, della legge n. 208 del 2015 Sito esterno.
17. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni e prescrizioni previste dall'ordinamento contabile vigente.
18. Nelle more dell'effettiva operatività dell'Organismo strumentale, la Regione assicura gli adempimenti connessi alla gestione finanziaria degli interventi europei; tale gestione è, a tutti gli effetti, imputata all'Organismo strumentale al momento della sua istituzione e piena operatività.

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