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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 luglio 2016, n. 13

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E SECONDA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2016-2018

BOLLETTINO UFFICIALE n. 236 del 29 luglio 2016

Art. 14
Istituzione dell'Anagrafe regionale degli assistiti
1. Al fine di permettere l'identificazione univoca all'interno della Regione Emilia-Romagna degli assistiti e degli assistibili, è istituita l'Anagrafe regionale degli assistiti (ARA) quale anagrafica di riferimento del Servizio sanitario regionale.
2. L'Anagrafe di cui al comma 1 ha la finalità di:
a) gestire in maniera unificata, integrata e certificata i dati personali e sanitari degli assistiti e degli assistibili della Regione;
b) gestire in maniera appropriata il processo di erogazione delle prestazioni ai cittadini e delle attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, attraverso la condivisione dei dati tra le strutture sanitarie regionali;
c) garantire la funzionalità di servizi avanzati;
d) assicurare una efficace programmazione, gestione e valutazione dell'assistenza sanitaria e un efficiente controllo della spesa sanitaria.
3. La Giunta regionale disciplina con proprio regolamento le modalità di raccolta e trattamento dei dati anagrafici e sanitari di cui al comma 1, compresi gli aspetti relativi alla titolarità degli stessi, nel rispetto e con le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.

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