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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 luglio 2016, n. 13

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E SECONDA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2016-2018

BOLLETTINO UFFICIALE n. 236 del 29 luglio 2016

Art. 6
1.
Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 2 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Aziende USL in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210 Sito esterno e successive modificazioni, nonché di vaccinazioni antipoliomielitiche non obbligatorie, di cui all'art. 3 della L. 14 ottobre 1999, n. 362 Sito esterno) è sostituito dal seguente:
"2. Le Aziende USL anticipano agli aventi diritto il pagamento degli indennizzi, compresi gli arretrati maturati e la rivalutazione degli stessi, e rendicontano periodicamente alla Regione gli importi erogati al fine di ottenere il trasferimento delle risorse finanziarie da parte della medesima.".

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