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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 luglio 2016, n. 15

NORME DI PROMOZIONE DEI PERCORSI ASSOCIATIVI: AMBITI OTTIMALI, UNIONI, FUSIONI E INCORPORAZIONI DI COMUNI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 238 del 29 luglio 2016

Capo II
Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012 e norme per la sua attuazione
Art. 9
1.
Dopo l'articolo 21 della legge regionale n. 21 del 2012 è inserito il seguente:
"Art. 21 bis
Osservatorio regionale delle Unioni
1. Al fine di monitorare gli effetti che scaturiscono dall'esercizio associato, anche attraverso le Unioni di Comuni, delle funzioni di cui all'articolo 7, nei diversi settori amministrativi di competenza regionale nonché il concreto impatto del processo associativo sui cittadini, sugli enti pubblici e sulle imprese, è istituito l'Osservatorio regionale delle Unioni di cui fanno parte funzionari delle Unioni dell'articolo 19, funzionari regionali e rappresentanti delle Associazioni regionali degli Enti locali. La partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso a carico del bilancio regionale.
2. La Giunta regionale, con proprio atto:
a) regola le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio, prevedendo anche la partecipazione di funzionari di altre amministrazioni, sulla base di accordi con i competenti organi;
b) disciplina i compiti dell'Osservatorio, dando prioritario rilievo alla ricognizione delle criticità di natura amministrativa, burocratica e organizzativa ed alla proposizione agli enti competenti di congrue soluzioni operative;
c) prevede periodiche relazioni dell'Osservatorio agli organi di governo della Regione e delle Unioni di Comuni.".
Art. 10
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale n. 21 del 2012 sono inseriti i seguenti:
"4 bis. Le Unioni ricomprendenti Comuni che abbiano formalmente avviato percorsi di fusione ai sensi della legge regionale n. 24 del 1996 o che ricomprendano Comuni istituiti a seguito di fusione possono beneficiare dei finanziamenti del programma di riordino territoriale per le gestioni associate ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 7, comma 3, primo periodo, indispensabili per l'accesso ai contributi, anche qualora i suddetti Comuni non partecipino a tali ulteriori gestioni associate. Tali disposizioni si applicano dalla data di presentazione dell'istanza di fusione fino alla conclusione del relativo procedimento legislativo e, in caso di definitiva approvazione della legge regionale di fusione, prosegue per tutto l'anno successivo alla prima elezione degli organi del nuovo Comune.
4 ter. Il Programma di riordino territoriale può altresì prevedere che siano finanziate le gestioni associate ulteriori rispetto a quelle obbligatorie di cui all'articolo 7, comma 3, primo periodo, anche qualora il Comune derivato da una fusione vi partecipi conferendo le relative funzioni gradualmente, entro il primo mandato dalla sua istituzione.
4 quater. Le Unioni ricomprendenti Comuni provvisoriamente retti da un Commissario straordinario o da una Commissione straordinaria ai sensi dell'articolo 144, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) possono beneficiare dei finanziamenti del programma di riordino territoriale per le gestioni associate ulteriori rispetto a quelle obbligatorie di cui all'articolo 7, comma 3, primo periodo, anche qualora gli stessi non partecipino a tali ulteriori gestioni associate. ".
Art. 11
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale n. 21 del 2012 è inserito il seguente:
"3 bis. Al fine di promuovere la coincidenza dell'Unione col proprio ambito territoriale ottimale nel caso in cui difetti solo l'adesione di fino a tre comuni, il programma di riordino territoriale può consentire a tali Comuni, qualora aderiscano tutti all'Unione, ferma restando la necessità del conferimento delle funzioni indispensabili ai fini dell'accesso ai contributi ai sensi dell'articolo 24, comma 2, di conferire le ulteriori funzioni con gradualità stabilendo che, per i primi tre anni, all'Unione siano finanziate le ulteriori gestioni associate, anche se tali Comuni aderiti successivamente non vi partecipino, o effettuino conferimenti privi del requisito della integralità.".
Art. 12
Ambiti territoriali ottimali
1. I Comuni interessati a presentare proposte di ridelimitazione degli ambiti territoriali ottimali cui appartengono possono, anche nell'anno 2016 e alle condizioni ed in base alla disciplina dettata dall'articolo 6 bis (Modifica degli ambiti territoriali ottimali di maggiori dimensioni), commi 1 e 2, della legge regionale n. 21 del 2012, presentare proprie proposte entro il 30 ottobre 2016.
2. Le proposte presentate entro il termine di cui al comma 1 saranno valutate dalla Giunta regionale che, in caso di accoglimento, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, provvederà a modificare ed integrare il Programma di riordino territoriale entro il 31 dicembre 2016 con apposita deliberazione, con efficacia dal 1° gennaio 2017.
3. Nel caso in cui, per effetto dell'approvazione di una legge di fusione di Comuni, l'ambito territoriale di un Comune venga a coincidere con un ambito territoriale ottimale, delimitato ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012, tale Comune, indipendentemente dalle sue dimensioni, è esentato per cinque anni dall'obbligo di aderire ad altro ambito territoriale ottimale, salvo che non ne faccia espressamente richiesta ai sensi del suddetto articolo 7, comma 2.
4. Nel caso di cui al comma 3, se l'ambito territoriale del Comune nato da fusione coincide anche con quello di un'Unione montana, il Comune continua a svolgere le funzioni già conferite all'Unione montana e accede ai contributi e benefici per legge riservati alle Unioni montane.

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