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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 luglio 2016, n. 15

NORME DI PROMOZIONE DEI PERCORSI ASSOCIATIVI: AMBITI OTTIMALI, UNIONI, FUSIONI E INCORPORAZIONI DI COMUNI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 238 del 29 luglio 2016

Art. 11
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale n. 21 del 2012 è inserito il seguente:
"3 bis. Al fine di promuovere la coincidenza dell'Unione col proprio ambito territoriale ottimale nel caso in cui difetti solo l'adesione di fino a tre comuni, il programma di riordino territoriale può consentire a tali Comuni, qualora aderiscano tutti all'Unione, ferma restando la necessità del conferimento delle funzioni indispensabili ai fini dell'accesso ai contributi ai sensi dell'articolo 24, comma 2, di conferire le ulteriori funzioni con gradualità stabilendo che, per i primi tre anni, all'Unione siano finanziate le ulteriori gestioni associate, anche se tali Comuni aderiti successivamente non vi partecipino, o effettuino conferimenti privi del requisito della integralità.".

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