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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 30 settembre 2016, n. 17

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1991, N. 24 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE", IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 "RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 294 del 30 settembre 2016

Art. 20
1.
Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole
"alle Province"
sono sostituite dalle seguenti:
"alla Regione".
2.
Al comma 3 bis dell'articolo 20 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole
"Le Province possono"
sono sostituite dalle seguenti:
"La Regione può".
3.
Al comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole
"I Comuni, le Comunità montane, l'Azienda regionale delle foreste"
sono sostituite dalle seguenti:
"Gli Enti locali"
e le parole
"alle Province"
sono sostituite dalle seguenti:
"agli Uffici competenti".
4.
Al comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole
"sentito il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui alla LR 2 aprile 1988, n. 11."
sono sostituite dalle seguenti:
"sentita la Consulta di cui all'articolo 30.".

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