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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 30 settembre 2016, n. 17

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1991, N. 24 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE", IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 "RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 294 del 30 settembre 2016

Art. 24
1.
Al comma 2 dell'articolo 24 bis della legge regionale n. 24 del 1991 la parola
"concede"
è sostituita dalle seguenti:
"può concedere".
3.
Alla fine del comma 4 dell'articolo 24 bis della legge regionale n. 24 del 1991 sono aggiunte le parole seguenti:
"anche sulla base della cartografia di cui all'articolo 24 sexies." .
4.
Al comma 6 dell'articolo 24 bis della legge regionale n. 24 del 1991 le parole
"Le Province favoriscono"
sono sostituite dalle seguenti:
"La Regione favorisce".

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