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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 30 settembre 2016, n. 17

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1991, N. 24 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE", IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 "RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 294 del 30 settembre 2016

Art. 3
1.
Al comma 01 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 la parola
"adottati"
è sostituita dalla seguente:
"riconosciuti"
e dopo le parole
"a livello"
è inserita la seguente:
"europeo,".
2.
Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituito dal seguente:
1. Le tartufaie controllate e coltivate di cui all'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) sono soggette a riconoscimento secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.".
3. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole
"alla Provincia competente per territorio"
sono sostituite dalle seguenti:
"alla Regione,";
b)
dopo il punto 4.3 della lettera a) le parole
"È considerato incremento di tartufaie naturali l'inserimento di piantine tartufigene, nel perimetro dell'area proposta per il riconoscimento, in numero non inferiore a trenta piante per ettaro. Qualora l'inserimento di piante tartufigene non possa essere effettuato in terreno vocato rispettando le caratteristiche e gli equilibri della tartufaia, la Provincia competente può derogare a quanto previsto nel presente numero, sentito il parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 Sito esterno (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo)."
sono sostituite dalle seguenti:
"È considerato incremento di tartufaie naturali l'inserimento, di piantine tartufigene nel perimetro dell'area proposta per il riconoscimento, secondo le modalità che saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale.".
4. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 è abrogato.
5.
Al comma 3 bis dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole
"La Provincia ogni tre anni, sentite le organizzazioni professionali agricole, le associazioni dei tartufai, i Comuni e la Commissione di cui all'articolo 30 della presente legge,"
sono sostituite dalle seguenti:
"La Regione, ogni cinque anni, sentita la Consulta di cui all'articolo 30,".
6.
Al comma 3 ter dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 le parole
"la Provincia provvede ad informare la Commissione consultiva per la tutela e la valorizzazione del tartufo di cui al successivo art. 30"
sono sostituite dalle seguenti:
"la Regione provvede ad informare la Consulta di cui all'articolo 30".

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