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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 30 settembre 2016, n. 17

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1991, N. 24 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO REGIONALE", IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 "RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 294 del 30 settembre 2016

Art. 2
1.
L'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 1991 è sostituito dal seguente:
"Art. 2
Compiti e funzioni
1. La Regione esercita, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 30 luglio 2015 n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), le funzioni amministrative relative all'applicazione della presente legge.
2. Per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge la Regione può avvalersi:
a) del Corpo forestale dello Stato, nei limiti delle vigenti convenzioni tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna;
b) dei Consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 2 agosto 1984 n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative).".

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