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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 19

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. N. 1 DEL 10 GENNAIO 2000

BOLLETTINO UFFICIALE n. 351 del 25 novembre 2016

Art. 13
Interventi ammessi a contributo e beneficiari
1. In attesa della definizione degli ambiti territoriali di area vasta di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) la Giunta regionale, con il programma di cui all'articolo 10, comma 3, assegna le risorse:
a) agli enti locali e loro forme associative per spese correnti per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici;
b) ai comuni capoluogo per il sostegno contributivo ai coordinamenti pedagogici territoriali di cui all'articolo 33.
2. Le risorse per spese d'investimento sono finalizzate al concorso alle spese per interventi di manutenzione straordinaria, nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia nonché arredo degli stessi, mediante la concessione di contributi in conto capitale erogati dalla Regione:
a) ai comuni e agli altri soggetti gestori pubblici, sentito, per questi ultimi, il comune interessato;
b) a soggetti privati, sentito il comune interessato.
3. Gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto della concessione del contributo, in proprietà, oppure in diritto di superficie o in comodato d'uso o in concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo, con scadenza non antecedente al termine del vincolo di destinazione.
4. I finanziamenti concessi ai soggetti gestori privati indicati al comma 2, lettera b) sono revocati, con le modalità indicate all'articolo 27, se i relativi servizi non ottengono l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento entro i termini stabiliti dal comune, oppure se l'autorizzazione o l'accreditamento sono revocati.
5. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalità e le procedure per la concessione delle risorse di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché le aree d'intervento dei progetti regionali di cui all'articolo 10, comma 4.

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