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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 19

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. N. 1 DEL 10 GENNAIO 2000

BOLLETTINO UFFICIALE n. 351 del 25 novembre 2016

Art. 18
Valutazione della qualità ai fini della concessione dell'accreditamento
1. Il percorso di valutazione della qualità, ai fini dell'accreditamento, richiede che i servizi pubblici e privati, oltre a possedere i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento:
a) dispongano di un progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività educative;
b) adottino le misure idonee a garantire la massima trasparenza e la partecipazione delle famiglie sulla base di quanto stabilito all'articolo 8;
c) dispongano della figura del coordinatore pedagogico sulla base di quanto stabilito all'articolo 32;
d) adottino strumenti di autovalutazione del servizio e un adeguato numero di ore di formazione, sulla base di quanto stabilito dalla direttiva di cui all'articolo 1, comma 4, che dovrà prevedere l'obbligo di partecipazione del personale al percorso territoriale di valutazione della qualità e strumenti di verifica e controllo del sistema;
e) attuino, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di accesso di cui all'articolo 6 e le condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie di cui all'articolo 8, sia attraverso la costituzione di organismi rappresentativi, sia attraverso le modalità di collaborazione con i genitori in esso indicate.

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