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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 19

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. N. 1 DEL 10 GENNAIO 2000

BOLLETTINO UFFICIALE n. 351 del 25 novembre 2016

Art. 22
Commissione tecnica distrettuale
1. Presso ciascun ambito distrettuale socio sanitario, è istituita la commissione tecnica distrettuale con funzioni istruttorie, a supporto delle funzioni dei comuni previste all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b).
2. La commissione tecnica distrettuale è nominata dall'ente locale capofila per distretto, su designazione deliberata a maggioranza dal comitato di distretto, in base alle modalità di funzionamento stabilite dal suo regolamento.
3. All'interno della commissione tecnica distrettuale sono rappresentate almeno le seguenti professionalità:
a) amministrativa, con funzioni di presidente;
b) pedagogica, assicurando la rappresentanza paritetica del settore privato;
c) igienico-sanitaria, con competenze anche sulla valutazione da stress lavoro-correlato, su designazione dell'Azienda unità sanitaria locale competente;
d) edilizia, con specifica esperienza nei servizi educativi per l'infanzia.

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