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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 19

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. N. 1 DEL 10 GENNAIO 2000

BOLLETTINO UFFICIALE n. 351 del 25 novembre 2016

Art. 30
Collegialità e lavoro di gruppo
1. L'attività del personale si svolge secondo il metodo del lavoro di gruppo e il principio della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi, il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio, la messa in atto e l'efficacia delle pratiche finalizzate a prevenire, valutare e gestire il rischio da stress lavoro-correlato.
2. Le modalità di collaborazione e d'integrazione tra le diverse figure e competenze sono stabilite dagli enti e soggetti gestori nell'ambito della contrattazione di settore.

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