Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 19

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. N. 1 DEL 10 GENNAIO 2000

BOLLETTINO UFFICIALE n. 351 del 25 novembre 2016

Art.31
Rapporto numerico tra personale e bambini
1. La Giunta regionale, con direttiva di cui all'articolo 1, comma 4, definisce, individuando margini di flessibilità organizzativa, il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini all'interno dei servizi educativi, considerando nella determinazione del rapporto stesso:
a) il numero dei bambini iscritti e la loro età, con particolare attenzione a quelli di età inferiore ai dodici mesi;
b) la presenza di bambini disabili o in particolare situazione di disagio o di svantaggio socio-culturale, in relazione al numero e alla gravità dei casi;
c) le caratteristiche generali della struttura e i tempi di apertura;
d) la necessità di garantire un'adeguata compresenza di personale.

Espandi Indice