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LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 19

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. N. 1 DEL 10 GENNAIO 2000

BOLLETTINO UFFICIALE n. 351 del 25 novembre 2016

Capo I
Oggetto della legge, finalità dei servizi e soggetti della programmazione
Art. 1
Finalità e modalità attuative
1. La Regione, in attuazione della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione ONU relativa ai diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 Sito esterno (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), riconosce le bambine e i bambini quali soggetti di diritti individuali, giuridici, civili e sociali e opera perché essi siano rispettati come persone.
2. La Regione ritiene essenziale investire sull'infanzia e sulle giovani generazioni con interventi e servizi di qualità e a tal fine promuove il raccordo e l'integrazione tra le politiche e le programmazioni dei diversi settori.
3. In coerenza con la normativa e le raccomandazioni europee, la presente legge detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, nel rispetto dei principi fondamentali o dei fabbisogni standard stabiliti con legge dello Stato.
4. La Giunta regionale con una o più direttive, previo parere della competente commissione assembleare, definisce i requisiti strutturali e organizzativi, differenziati in base all'ubicazione della struttura e al numero di bambini, i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi educativi e ricreativi di cui alla presente legge nonché le procedure per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 15 e per l'accreditamento di cui all'articolo 17.
Art. 2
Nido d'infanzia
1. I nidi d'infanzia sono servizi educativi e sociali d'interesse pubblico, aperti a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorrono con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.
2. I nidi hanno finalità di:
a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
c) sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.
3. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggetti gestori possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività, fermi restando sia l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in rapporto ai diversi moduli organizzativi, sia il rispetto del rapporto numerico fra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini.
4. I nidi d'infanzia, anche a tempo parziale, garantiscono i servizi di mensa e di riposo dei bambini.
Art. 3
Servizi educativi integrativi al nido
1. Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei bambini e delle famiglie, possono essere istituiti i seguenti servizi educativi integrativi al nido, anche nei luoghi di lavoro:
a) spazio bambini;
b) centro per bambini e famiglie;
c) servizi domiciliari organizzati in spazi connotati da requisiti strutturali tali da renderli erogabili anche in ambienti domestici, purché idonei alle specifiche esigenze dell'utenza della fascia da zero a tre anni;
d) servizi sperimentali.
2. La direttiva di cui all'articolo 1, comma 4 definisce le tipologie e le caratteristiche dei servizi di cui al comma 1. La stessa direttiva stabilisce la procedura per il riconoscimento della sperimentalità dei servizi.
Art. 4
Sistema integrato e offerta diffusa di servizi educativi per la prima infanzia
1. I nidi d'infanzia e i servizi integrativi, in quanto centri educativi territoriali, costituiscono il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, con l'obiettivo di garantire una pluralità di offerte, promuovere il confronto tra i genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale.
2. La Regione promuove azioni e programmi per la messa in rete dei servizi educativi, per la stipula di convenzioni tra comuni limitrofi, in particolare quelli in zona montana, che favoriscano la più ampia scelta di servizi e orari di apertura. Di tali azioni e programmi sarà tenuto conto negli indirizzi per i servizi educativi per la prima infanzia e nei criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a).
3. La Regione e gli enti locali perseguono l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi educativi per la prima infanzia e la collaborazione tra i soggetti gestori e garantiscono la qualità e la coerenza del sistema anche attraverso l'omogeneità dei titoli di studio del personale dei servizi nonché tramite quanto specificamente indicato agli articoli 6 e 8. La Regione e gli enti locali promuovono inoltre l'integrazione e la collaborazione con le università e gli enti di ricerca in materia.
4. La Regione e gli enti locali, in sintonia con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107 Sito esterno (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), promuovono e realizzano la continuità di tutti i servizi educativi per la prima infanzia con le altre agenzie educative, in particolare con la scuola dell'infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo principi di coerenza e d'integrazione degli interventi e delle competenze.
Art. 5
Gestione dei servizi
1. I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:
a) dai comuni, anche in forma associata;
b) da altri soggetti pubblici;
c) da soggetti privati, accreditati ai sensi dell'articolo 17, convenzionati con i comuni;
d) da soggetti privati scelti dai comuni mediante procedura ad evidenza pubblica;
e) da soggetti privati autorizzati al funzionamento.
Art. 6
Accesso ai servizi e contribuzione ai costi
1. Nei servizi educativi pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso è aperto ai bambini e alle bambine, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolidi. Tali servizi favoriscono in particolare l'inserimento dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale e promuovono l'interculturalità.
2. Al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto, costituisce requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati l'avere assolto da parte del minore gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente. Ai fini dell'accesso la vaccinazione deve essere omessa o differita solo in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche. Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge con apposito provvedimento la Giunta regionale specifica le forme concrete di attuazione del presente comma. La Regione implementa parallelamente le azioni e gli interventi di comunicazione e informazione sull'importanza delle vaccinazioni e sulle evidenze scientifiche a supporto.
3. L'accesso ai servizi educativi è aperto ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età; può essere consentito nei centri per bambini e famiglie e nei servizi sperimentali anche a utenti fino ai sei anni o di età superiore, con un adeguato progetto pedagogico, strutturale e gestionale, fermo restando per la fascia d'età fino ai tre anni il rispetto degli standard di cui alla presente legge e alla relativa direttiva.
4. Nei nidi e nei servizi integrativi aziendali e interaziendali che usufruiscono di finanziamenti pubblici è consentito l'accesso anche a bambini i cui genitori non prestano la propria opera presso l'azienda beneficiaria. Le modalità dell'accesso sono stabilite con apposite convenzioni, che dovranno contemperare le esigenze aziendali e quelle della comunità. Il bambino iscritto ha diritto alla frequenza indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino all'età scelta dalla famiglia per il passaggio alla scuola dell'infanzia.
5. Nei servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 5 devono essere previsti:
a) il diritto all'accesso per i bambini disabili e svantaggiati;
b) la partecipazione degli utenti, secondo un criterio di progressività, alle spese di gestione dei servizi attraverso forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della vigente normativa in materia di condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.
Art. 7
Integrazione dei bambini disabili e prevenzione dello svantaggio e dell'emarginazione
1. Nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) e, in particolare, dall'articolo 26 (Bambini e adolescenti disabili), i servizi educativi per la prima infanzia garantiscono il diritto all'integrazione dei bambini disabili nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio culturale, anche per prevenire ogni forma di svantaggio e di emarginazione.
2. I servizi educativi per la prima infanzia, le aziende unità sanitarie locali e i comuni, anche in raccordo fra loro, individuano forme specifiche di collaborazione al fine di garantire la piena integrazione dei bambini disabili e con disagio socio-culturale e di realizzare interventi di educazione alla salute, conformemente alle disposizioni contenute nelle direttive di cui all'articolo 1, comma 4.
Art. 8
Partecipazione e trasparenza
1. I soggetti gestori di cui all'articolo 5, comma 1 assicurano la massima trasparenza nella gestione dei servizi e prevedono la partecipazione necessaria dei genitori utenti alle scelte educative e alla verifica sulla loro attuazione, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi.
2. I soggetti gestori di cui all'articolo 5, comma 1 assicurano inoltre la partecipazione delle famiglie attraverso modalità articolate e flessibili d'incontro e di collaborazione.
3. I comuni garantiscono la più ampia informazione sull'attività dei servizi educativi e promuovono la partecipazione delle famiglie, dei cittadini e delle formazioni sociali organizzate all'elaborazione degli indirizzi e alla verifica degli interventi.
Art. 9
Servizi ricreativi e iniziative di conciliazione
1. I servizi con finalità puramente ricreativa rivolti a bambini fino a tre anni che ne fruiscono occasionalmente sono soggetti esclusivamente alle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute, ivi compreso l'obbligo disposto all'articolo 6, comma 2.
2. A tal fine i soggetti gestori devono trasmettere al comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la segnalazione certificata d'inizio attività comprendente l'autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente.
3. In caso di mancata segnalazione il comune competente può ordinare la sospensione dell'attività fino all'effettuazione dei necessari controlli.
4. I comuni dispongono controlli, anche a campione, sull'idoneità e la corretta utilizzazione dei servizi di cui al comma 1.
5. Le iniziative di conciliazione autonomamente attivate dalle famiglie possono essere sostenute dai comuni anche tramite l'istituzione di appositi elenchi.
Art. 10
Funzioni della Regione
1. L'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta, approva, di norma ogni tre anni, gli indirizzi per i servizi educativi per la prima infanzia, che definiscono i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse:
a) per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuità e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato;
b) per il monitoraggio, la documentazione e la valutazione della qualità dei servizi, per la realizzazione di progetti di ricerca, per l'attuazione di iniziative di formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici.
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 individuano, fra l'altro, previo parere di ANCI Emilia-Romagna, criteri di equità e omogeneità delle politiche tariffarie applicate dai comuni per i servizi di cui alla presente legge, che riguardino anche la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi medesimi, come indicato all'articolo 6, comma 5, lettera b).
3. La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi di cui al comma 1, adotta la delibera di programma:
a) per i finanziamenti in conto capitale e il relativo riparto delle risorse come indicato all'articolo 13, comma 2;
b) per le spese correnti, il relativo riparto annuale e il trasferimento delle risorse a favore di enti locali e loro forme associative di cui all'articolo13, comma 1.
4. La Regione può inoltre attuare direttamente progetti d'interesse regionale anche avvalendosi del contributo teorico e pratico di enti, centri, istituzioni e associazioni culturali che operano per sostenere e valorizzare le esperienze educative innovative e promuovere il più ampio confronto culturale nazionale e internazionale.
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, può concedere a enti locali e loro forme associative contributi straordinari per spese d'investimento relative a interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, ripristino tipologico di edifici da destinare all'aumento di posti nei servizi educativi per la prima infanzia, volti a riequilibrare l'offerta educativa degli ambiti territoriali al di sotto della media regionale.
Art. 11
Funzioni dei comuni
1. I comuni, anche in raccordo fra loro, promuovono la programmazione della rete dei servizi territoriali, coinvolgendo i soggetti del sistema integrato, ed esercitano le seguenti funzioni:
a) concedono l'autorizzazione al funzionamento ed esercitano la vigilanza e il controllo sui servizi educativi per la prima infanzia e sulle loro strutture nonché sui servizi ricreativi di cui all'articolo 9;
b) concedono l'accreditamento;
c) gestiscono i servizi educativi per la prima infanzia comunali;
d) assegnano, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 10, comma 1, le risorse regionali di spesa corrente ai soggetti gestori di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d);
e) formulano, anche in collaborazione con altri soggetti, le proposte d'intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi del proprio territorio;
f) attuano, con il coinvolgimento dei coordinatori pedagogici, interventi di formazione del personale e di qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia, anche in collaborazione con altri soggetti, valorizzandone la presenza e l'esperienza;
g) possono prevedere, nell'ambito della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, la presenza di soggetti appartenenti al terzo settore;
h) promuovono la conoscenza e l'informazione sulle proposte educative relative alla fascia da zero a tre anni presenti nel territorio e sulle loro caratteristiche, anche avvalendosi della collaborazione dei soggetti che operano in questo ambito. A tale fine possono avvalersi di strumenti telematici per rendere disponibile la mappa aggiornata dell'offerta dei servizi presenti sul territorio, con la descrizione delle loro caratteristiche e ogni altra informazione utile a orientare la scelta educativa delle famiglie.
Art. 12
Compiti delle aziende unità sanitarie locali
1. Le aziende unità sanitarie locali garantiscono la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi per la prima infanzia.
2. Le aziende unità sanitarie locali individuano altresì forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori per le finalità di cui all'articolo 7.
Art. 13
Interventi ammessi a contributo e beneficiari
1. In attesa della definizione degli ambiti territoriali di area vasta di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) la Giunta regionale, con il programma di cui all'articolo 10, comma 3, assegna le risorse:
a) agli enti locali e loro forme associative per spese correnti per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici;
b) ai comuni capoluogo per il sostegno contributivo ai coordinamenti pedagogici territoriali di cui all'articolo 33.
2. Le risorse per spese d'investimento sono finalizzate al concorso alle spese per interventi di manutenzione straordinaria, nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia nonché arredo degli stessi, mediante la concessione di contributi in conto capitale erogati dalla Regione:
a) ai comuni e agli altri soggetti gestori pubblici, sentito, per questi ultimi, il comune interessato;
b) a soggetti privati, sentito il comune interessato.
3. Gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto della concessione del contributo, in proprietà, oppure in diritto di superficie o in comodato d'uso o in concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo, con scadenza non antecedente al termine del vincolo di destinazione.
4. I finanziamenti concessi ai soggetti gestori privati indicati al comma 2, lettera b) sono revocati, con le modalità indicate all'articolo 27, se i relativi servizi non ottengono l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento entro i termini stabiliti dal comune, oppure se l'autorizzazione o l'accreditamento sono revocati.
5. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalità e le procedure per la concessione delle risorse di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché le aree d'intervento dei progetti regionali di cui all'articolo 10, comma 4.
Art. 14
Sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia
1. La Regione, gli enti locali e i soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo sviluppo del sistema educativo integrato, anche ai fini dell'implementazione delle banche dati statali, nonché ai fini amministrativi finalizzati all'erogazione dei finanziamenti, nel rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 Sito esterno (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Il sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia, tramite l'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza, garantisce alla Regione, agli enti locali e ai soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia ampia disponibilità e scambio delle informazioni, per permettere l'effettuazione delle necessarie verifiche di efficacia e di efficienza degli interventi realizzati.

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