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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 21

MISURE URGENTI PER LA DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

BOLLETTINO UFFICIALE n. 353 del 25 novembre 2016

Art. 3
1. La Regione concorre alle spese per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 40 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) in quanto accessorie rispetto alle funzioni principali esercitate dalla Regione ai sensi del medesimo articolo 40, comma 1, sulla base di convenzioni con la Città metropolitana di Bologna e le Province.
2. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa a seguito del processo di riordino istituzionale attuato ai sensi della legge regionale n. 13 del 2015, la Regione è autorizzata a trasferire alla Città metropolitana di Bologna e alle Province, sulla base di convenzioni, le risorse necessarie per far fronte alle spese di funzionamento connesse alla permanenza di personale regionale nelle sedi provinciali, nelle more del subentro della Regione nei contratti e oneri relativi a beni, servizi e forniture, ovvero per far fronte alle spese di funzionamento sostenute da tali Enti per il personale regionale distaccato. Qualora funzioni regionali già svolte in forza di delega o convenzione dalla Città metropolitana di Bologna e dalle Province siano state, nel corso dell'anno 2016, svolte dalle Unioni di Comuni, il trasferimento di risorse regionali previsto a copertura delle spese di funzionamento è assegnato direttamente alle Unioni medesime.
3. Per far fronte agli oneri di cui ai commi 1 e 2 sono apportate al bilancio di previsione 2016-2018 le variazioni compensative di competenza e di cassa indicate nell'allegato "Variazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018".

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