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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2016, n. 22

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2000, N. 10

BOLLETTINO UFFICIALE n. 376 del 19 dicembre 2016

Art. 7
1.
Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:
"1. Alla cessione a terzi privati dei beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile della Regione si provvede mediante pubblico incanto. Qualora tale procedura risultasse infruttuosa, si potrà procedere alla vendita, previa idonea pubblicizzazione, mediante trattativa privata.".
2.
Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:
"2. Il prezzo da porre a base d'asta è determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della presente legge. Le stime sono effettuate dagli uffici regionali, su richiesta del competente servizio che, previa autorizzazione della Giunta regionale, può anche avvalersi di esperti e consulenti esterni.".
3.
Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2000 sono inseriti i seguenti:
"3 bis. Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio della Regione Emilia-Romagna, che risultino essere interessate dallo sconfinamento di opere eseguite su fondi attigui di proprietà altrui e quelle divenute aree di pertinenza possono essere alienate ricorrendo direttamente alla trattativa privata con il soggetto che legittimamente ne faccia richiesta. L'estensione dell'area di cui si chiede l'alienazione, oltre alla superficie oggetto di sconfinamento per l'esecuzione dei manufatti, potrà comprendere, alle medesime condizioni, una superficie di pertinenza entro e non oltre i tre metri dai confini dell'opera. Saranno a carico dell'acquirente le spese di frazionamento, nonché gli oneri inerenti l'occupazione pregressa delle aree regionali. La Giunta regionale provvede a definire i criteri e parametri inerenti la quantificazione del prezzo di cessione e della determinazione inerente l'indennità di occupazione pregressa.
3 ter. Possono essere ceduti a trattativa privata diretta i fondi interclusi e le porzioni di beni in comproprietà.
3 quater. Dell'intenzione di procedere all'alienazione dei beni di cui ai commi 3 bis e 3 ter tramite trattativa privata è assicurata adeguata pubblicizzazione sul sito internet istituzionale della Regione, fornendo le informazioni riguardo a individuazione, valore e soggetti coinvolti.".
4.
Il comma 4 ter dell'articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:
"4 ter. La Giunta regionale può provvedere alla dismissione di immobili avvalendosi delle disposizioni statali in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, comprese le disposizioni inerenti l'esonero dall'obbligo della consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistico-edilizia e fiscale, l'esonero dall'obbligo di rendere le dichiarazioni urbanistiche e di conformità catastale richieste dalla legge per la validità degli atti, nonché dall'obbligo di allegazione del certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al trasferimento di cui all'articolo 3, commi 18 e 19 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 Sito esterno (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 Sito esterno, come interpretato dall'articolo 11-quinquies, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 Sito esterno (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 Sito esterno.".
5.
Dopo il comma 4 ter dell'articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2000 è aggiunto il seguente:
"4 quater. Gli eventuali esoneri e mancanze di cui al comma 4 ter sono adeguatamente evidenziati, per ogni bene oggetto di dismissione, nei relativi bandi nonché negli atti di alienazione.".

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