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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2016, n. 24

MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E SOSTEGNO AL REDDITO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 dicembre 2017 n. 25

L.R. 8 giugno 2018, n. 7

Art. 1
Oggetto e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di dare attuazione ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione, nonché agli articoli 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, istituisce il reddito di solidarietà (RES) e sostiene, al fine di aiutare, in una prospettiva futura, il superamento da parte dei beneficiari della soglia di povertà relativa, il sistema territoriale dei Centri per l'impiego e di interventi e servizi sociali a contrasto della povertà sulla base delle indicazioni della programmazione regionale in materia di servizi e politiche per il lavoro, del Piano sociale e sanitario regionale e del Piano regionale per la lotta alla povertà previsto all'articolo 14 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 Sito esterno(Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà).
2. Il reddito di solidarietà costituisce una misura regionale diretta a contrastare la povertà, l'esclusione sociale e la disuguaglianza, nonché a promuovere la crescita sociale ed economica, la valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone, l'accesso al lavoro.

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