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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2017, n. 14

L.R. 31 luglio 2020 n. 3

BOLLETTINO UFFICIALE n. 267 del 31 luglio 2020

Capo VI
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 36
1. Gli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso) sono abrogati.
2. La lettera b) del comma 1 e la lettera b) del comma 2 dell' articolo 31 della legge regionale n. 32 del 1993 sono abrogate.
Art. 37
Norme in materia di presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e di concentrazione dei regimi amministrativi
1. In conformità a quanto previsto dall' articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 Sito esterno (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell' articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 Sito esterno), la Regione dà applicazione alle disposizioni di cui agli articoli 18-bis, 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come introdotti o modificati dall' articolo 3 del decreto legislativo n. 126 del 2016 Sito esterno, in materia di presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e di concentrazione dei regimi amministrativi.
2. La Regione dà attuazione a quanto disposto dall' articolo 2 del decreto legislativo n. 126 del 2016 Sito esterno in materia di informazione dei cittadini e delle imprese.

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