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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2016, n. 25

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2017

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2017, n. 14

L.R. 31 luglio 2020 n. 3

BOLLETTINO UFFICIALE n. 267 del 31 luglio 2020

Art. 2
1.
Dopo la lettera d) del comma 2 dell' articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è inserita la seguente lettera:
"d bis) la promozione ed il coordinamento di iniziative e studi di ricerca e sperimentazione nel campo dell'accessibilità e fruibilità degli edifici e del benessere ambientale per consentire e favorire la qualificazione degli interventi di edilizia abitativa pubblica;".
2.
Dopo il comma 5 dell' articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2001, è aggiunto il seguente comma:
"5 bis. Per le finalità di cui al comma 2, lettera d bis), la Giunta determina le priorità di intervento e stabilisce i criteri e le modalità per l'individuazione delle iniziative di promozione per la qualificazione degli interventi di edilizia abitativa pubblica. A tal fine la Regione può stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), operanti nel settore.".
"Art. 2
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, per l'importo di euro 5.000.000,00, la Regione fa fronte, per l'esercizio 2016, mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di apposito capitolo nell'ambito della Missione 14 - Sviluppo economico e competitività, Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 - Fondi e accantonamenti, Programma 3 - Altri fondi, del bilancio di previsione 2016-2018. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio.".

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